Testo dell'accordo it
Consultazione 2013/86: Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS) · 30 pagine
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2. Ai fini del paragrafo 1, la Svizzera adotta e applica tempestivamente, nell'ambito della sua giurisdizione e conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, misure che garantiscano un grado di sicurezza e di protezione equivalente a quello dell'Unione europea in tema di tutela, controllo e gestione di beni, informazioni e tecnologie sensibili dei programmi europei GNSS nei confronti di minacce e divulgazione indesiderata.
3. Qualora si verifichi un evento per effetto del quale non possa essere ottenuto un grado di sicurezza equivalente di cui al paragrafo 2 del presente articolo, si applica la procedura dell'articolo 22.
ARTICOLO 14
Scambio di informazioni classificate
1. Lo scambio e la tutela di informazioni classificate dell'Unione europea avvengono
conformemente all'accordo di sicurezza e alle relative modalità di attuazione.
2. La Svizzera può scambiare informazioni classificate recanti contrassegno di classificazione nazionale e relative ai programmi europei GNSS con gli Stati membri con i quali ha concluso accordi bilaterali a tal fine.
3. Le parti si sforzano di istituire un quadro giuridico ampio e coerente che permetta lo scambio di informazioni classificate relative al programma Galileo tra tutte le parti.
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