Testo dell'accordo it
Consultazione 2013/86: Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS) · 30 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 23Fedlex · Progetto
ARTICOLO 20
Comitato misto
1. È istituito un comitato misto denominato "Comitato GNSS Unione europea/Svizzera". Esso è composto di rappresentanti delle parti ed è responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo; tali decisioni sono attuate dalle parti conformemente alle rispettive norme. Le decisioni del comitato misto sono adottate di comune accordo.
2. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, tra l'altro, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del suo mandato.
3. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario. L'Unione europea o la Svizzera possono chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta a norma dell'articolo 22, paragrafo 2.
4. Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti che giudichi adatti ad assisterlo nello svolgimento dei propri compiti.
5. Il comitato misto può decidere di modificare l'allegato I.
EU/CH /it 23