Testo dell'accordo it
Consultazione 2013/86: Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS) · 30 pagine
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ARTICOLO 15
Accesso ai servizi
La Svizzera ha accesso a tutti i servizi del GNSS europeo oggetto del presente accordo e al PRS oggetto di un accordo separato sul PRS.
La Svizzera ha manifestato interesse per il PRS, considerandolo un elemento importante della sua partecipazione ai programmi europei GNSS. Le parti si adoperano per concludere un accordo sul PRS che garantisca la partecipazione svizzera al PRS non appena sia presentata una richiesta al riguardo da parte della Svizzera e sia stata completata la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
ARTICOLO 16
Partecipazione all'agenzia del GNSS europeo
La Svizzera ha diritto di partecipare all'agenzia del GNSS europeo alle condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo tra l'Unione europea e la Svizzera. Tali negoziati sono avviati non appena la Svizzera abbia presentato una richiesta in tal senso e le necessarie procedure da parte dell'Unione europea siano state completate.
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