Testo dell'accordo it

Consultazione 2013/86: Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS) · 30 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto

ARTICOLO 10

Controllo delle esportazioni

1. Al fine di garantire l'applicazione, tra le parti, di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente i programmi europei GNSS, la Svizzera adotta e applica tempestivamente, nell'ambito della sua giurisdizione e conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, misure di controllo delle esportazioni e di non proliferazione riguardo alle tecnologie, ai dati e ai beni appositamente progettati o modificati per i programmi europei GNSS. Tali misure garantiscono un livello di controllo delle esportazioni e di non proliferazione

equivalente a quello dell'Unione europea.

2. Qualora si verifichi un evento per effetto del quale non possa essere ottenuto un grado equivalente di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica la procedura dell'articolo 22.

ARTICOLO 11

Sviluppo del commercio e del mercato

1. Le parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare e nell’apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la temporizzazione a livello globale nell'Unione europea e in Svizzera, ivi inclusi gli elementi locali di Galileo e le applicazioni pertinenti ai programmi europei GNSS.

EU/CH /it 16