Testo dell'accordo it

Consultazione 2013/86: Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS) · 30 pagine

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2. Allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano, ove opportuno, per tutte le questioni attinenti il GNSS che si presentano in particolare nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organizzazione marittima

internazionale e dell'UIT.

3. Le parti garantiscono che le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS europeo non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni nazionali si basano su criteri obiettivi, non discriminatori, prestabiliti e trasparenti.

4. Le parti adottano le necessarie misure di regolamentazione per consentire un utilizzo completo dei ricevitori Galileo e dei segmenti terrestri e spaziali Galileo nei territori soggetti alla loro giurisdizione. A tale riguardo, la Svizzera accorda a Galileo, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altri sistemi di servizi di radionavigazione via satellite simili.

ARTICOLO 13

Sicurezza

1. Al fine di proteggere i programmi europei GNSS da minacce, quali abusi, interferenze,

disturbi ed atti ostili, le parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità, la sicurezza e la protezione dei servizi di navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2.

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