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Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 12 pagine
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Art. 16 cpv. 3
3Le persone che effettuano lʼidentificazione di equidi possono ottenere dal gestore, consultare gratuitamente e senza restrizioni, nonché utilizzare le informazioni dettagliate riguardanti gli equidi.
Art. 22 cpv. 2 lett. c
2Trasmette al proprietario e al detentore di animali, in seguito alla notifica di nascita, un attestato di registrazione contenente:
c. unʼindicazione sullʼulteriore modo di procedere riguardante lʼidentificazione (art. 15a cpv. 1 OFE) e il rilascio del passaporto (art. 15c cpv. 1 OFE);
Art. 25 cpv. 3
3Prepara i passaporti di base per equidi e, su richiesta, li mette a disposizione dei servizi competenti per il rilascio degli stessi ai sensi dellʼarticolo 15dbisOFE6. Lʼemolumento per il passaporto di base è riscosso conformemente al numero 5c dellʼallegato dellʼordinanza del 16 giugno 20067 sugli emolumenti per il traffico di animali.
Allegato 1 n. 3 lett. l
Abrogata
2. Ordinanza del 18 giugno 20068 sugli emolumenti per il traffico di animali
Allegato, n. 5c
5c. Emolumento per il rilascio del passaporto di base per equidi più le 25.- spese di spedizione secondo la tariffa postale
3. Ordinanza del 18 aprile 20079 concernente lʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali
Ingresso
visti gli articoli 14 e 15 della legge del 16 dicembre 200510 sulla protezione degli animali;