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Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 12 pagine

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visto lʼarticolo 37 della legge del 9 ottobre 199211 sulle derrate alimentari;

visti gli articoli 24 capoverso 1 e 25 capoverso 1 della legge del 1° luglio 196612 sulle epizoozie;

visto lʼarticolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 200013 sugli agenti terapeutici;

in applicazione dellʼallegato 11 dellʼAccordo del 21 giugno 199914 tra la

Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo),

Art. 16 cpv. 1bis

1bisLʼimportazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini deve essere notificata al veterinario cantonale con almeno dieci giorni di anticipo.

10RS 455

11RS 817.0

12RS 916.40

13RS 812.21

14 RS 0.916.026.81