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Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 12 pagine

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Art. 15c cpv. 2 e 5–8

2Lʼequide devʼessere identificato prima del rilascio del passaporto di base (art. 15dbiscpv. 1) mediante microchip secondo lʼarticolo 15a.

5La conservazione del passaporto per equide spetta al proprietario. Lʼanimale deve sempre essere munito del passaporto per equide o di una copia della scheda di segnalazione. Se sulla pagina di copertina del passaporto è indicato il numero del microchip, è sufficiente che lʼanimale sia munito di una copia di detta pagina.

6Allʼatto della macellazione, il proprietario deve garantire che il passaporto per equide o lʼattestato di registrazione di cui allʼarticolo 22 capoverso 2 dellʼordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 sia ceduto con lʼequide.

7In caso di macellazione, morte o eutanasia dellʼequide, lʼazienda di macellazione o il proprietario deve inviare il passaporto per equide al servizio che lo ha rilasciato per lʼannullamento. Su richiesta, il passaporto annullato deve essere rinviato al proprietario.

8Allʼatto dellʼimportazione di un animale devʼessere disponibile un passaporto per equide. Il proprietario deve farlo verificare entro 30 giorni da un servizio riconosciuto secondo lʼarticolo 15dbiscapoverso 1 quanto alla sua completezza e, se necessario, farlo completare.

Art. 15d cpv. 1 lett. c e d n. 7, nonché cpv. 3 e 4

1Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni:

c. Abrogata

d. i seguenti dati relativi allʼanimale:

7. colore;

3Per gli animali iscritti nel libro genealogico di cui allʼarticolo 2 lettera a dellʼordinanza del 31 ottobre 20122 sullʼallevamento di animali, il passaporto per equide deve inoltre contenere i seguenti documenti:

a. il certificato di ascendenza di cui allʼarticolo 28 dellʼordinanza del 31 ottobre 2012 sullʼallevamento di animali;

b. la segnalazione grafica e verbale.

4Eccettuati i casi di cui allʼarticolo 15f capoverso 1, la segnalazione deve essere allestita da un incaricato del riconoscimento o da un veterinario autorizzato dalla Federazione svizzera sport equestri.

Art. 15dbiscpv. 1, 1bise 3

1Il passaporto per equide è allestito a partire dal passaporto di base. Il modello di passaporto con i dati di cui allʼarticolo 15d capoverso 1 lettere a‒e costituisce il passaporto di base. Il passaporto di base è rilasciato dal gestore della banca dati sul traffico di animali.

2 RS 916.310