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Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 12 pagine
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Art. 17a Obblighi di notifica dei detentori di cani
1Chi acquista un cane o lo ha in custodia per oltre tre mesi è tenuto a notificare al gestore della banca dati, entro dieci giorni, il cambiamento di detentore e di indirizzo. Può inoltre notificare il nome e lʼindirizzo di altre persone che hanno regolarmente in custodia il cane.
2Il detentore è tenuto a notificare al gestore della banca dati, entro dieci giorni, il decesso del cane. Il gestore conferma la notifica al detentore entro dieci giorni.
3Il detentore deve inoltre notificare al gestore della banca dati:
a. per i cani di cui allʼarticolo 74 capoverso 1 dellʼordinanza del 23 aprile 20083 sulla protezione degli animali: lʼinizio dellʼaddestramento come cani per i servizi di difesa;
b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame;
c. per i cani di cui allʼarticolo 69 capoverso 2 lettere b–d dellʼordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali: lo scopo di utilizzo;
d. i cani con:
1. le orecchie o la coda recise importati a titolo di trasloco di masserizie;
2. le orecchie o la coda recise per motivi medici; oppure
3. la coda corta congenita.
Art. 17b Consultazione dei dati
1Il gestore della banca dati è tenuto a consentire la consultazione dei dati della propria banca dati allʼUFV, allʼAmministrazione federale delle dogane e a tutti i veterinari cantonali.
2I Cantoni e i Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale la consultazione del registro dei cani tenuto in relazione alla tassa sui cani.
Art. 17c Trattamento e cancellazione dei dati
1I veterinari cantonali possono trattare i dati registrati nella banca dati nell’adempimento dei loro compiti legali.
2I veterinari cantonali accedono alla banca dati dal sistema informatico centrale di cui allʼarticolo 54a della legge tramite unʼinterfaccia.
3I dati dei cani che hanno lasciato il Cantone non possono essere cancellati.
4Dieci anni dopo il decesso del cane tutti i dati registrati nella banca dati devono essere cancellati.