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Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 12 pagine
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Art. 205
Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale tutti i casi di morva.
Art. 206 cpv. 3, frase introduttiva
3In caso di diagnosi di morva, il veterinario cantonale ordina inoltre:
Titolo prima dellʼart. 244a
Sezione 9a: Encefalomieliti equine: encefalomielite equina occidentale, orientale e venezuelana, febbre del Nilo occidentale, encefalite giapponese
Art. 244a Campo dʼapplicazione e diagnosi
1Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le encefalomieliti equine di cavalli, asini, zebre e loro incroci.
2Sono diagnosticate le encefalomieliti equine quando è stato messo in evidenza lʼagente patogeno delle encefalomieliti equine.
3LʼUFV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza delle encefalomieliti equine. Tiene conto dei metodi dʼanalisi riconosciuti dallʼUfficio internazionale delle epizoozie.
4LʼUFV può prescrivere, per regioni o per tutto il Paese, le analisi e i provvedimenti necessari alla sorveglianza e alla lotta alle encefalomieliti equine ed estenderle ad altre specie animali.
Art. 244b Obbligo di notifica
1I laboratori dʼanalisi e i veterinari notificano ogni sospetto di encefalomielite equina al veterinario cantonale.
2Il veterinario cantonale notifica ogni sospetto di encefalomielite equina al medico cantonale.
Art. 244c Caso di sospetto
1Vi è sospetto di encefalomielite equina quando:
a. lʼesito dell’analisi sierologica su un animale è positivo; oppure
b. gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di unʼepizoozia.
2In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo interessato fino allʼinvalidazione del sospetto.
Art. 244d Caso di epizoozia
1In caso di diagnosi di encefalomielite equina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo infetto. Il veterinario cantonale ordina inoltre: