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Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 12 pagine

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Art. 205

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale tutti i casi di morva.

Art. 206 cpv. 3, frase introduttiva

3In caso di diagnosi di morva, il veterinario cantonale ordina inoltre:

Titolo prima dellʼart. 244a

Sezione 9a: Encefalomieliti equine: encefalomielite equina occidentale, orientale e venezuelana, febbre del Nilo occidentale, encefalite giapponese

Art. 244a Campo dʼapplicazione e diagnosi

1Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le encefalomieliti equine di cavalli, asini, zebre e loro incroci.

2Sono diagnosticate le encefalomieliti equine quando è stato messo in evidenza lʼagente patogeno delle encefalomieliti equine.

3LʼUFV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza delle encefalomieliti equine. Tiene conto dei metodi dʼanalisi riconosciuti dallʼUfficio internazionale delle epizoozie.

4LʼUFV può prescrivere, per regioni o per tutto il Paese, le analisi e i provvedimenti necessari alla sorveglianza e alla lotta alle encefalomieliti equine ed estenderle ad altre specie animali.

Art. 244b Obbligo di notifica

1I laboratori dʼanalisi e i veterinari notificano ogni sospetto di encefalomielite equina al veterinario cantonale.

2Il veterinario cantonale notifica ogni sospetto di encefalomielite equina al medico cantonale.

Art. 244c Caso di sospetto

1Vi è sospetto di encefalomielite equina quando:

a. lʼesito dell’analisi sierologica su un animale è positivo; oppure

b. gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di unʼepizoozia.

2In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo interessato fino allʼinvalidazione del sospetto.

Art. 244d Caso di epizoozia

1In caso di diagnosi di encefalomielite equina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo infetto. Il veterinario cantonale ordina inoltre: