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Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 12 pagine
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a. lʼaccertamento epidemiologico;
b. la pulizia e la disinfezione delle stalle;
c. ulteriori provvedimenti, come un divieto della trasmissione di prodotti sanguigni degli animali dellʼeffettivo interessato o la protezione dellʼeffettivo dalle zanzare vettrici, se sono necessarie per impedire la trasmissione dellʼepizoozia.
2In caso di diagnosi di encefalomielite equina venezuelana, il veterinario cantonale ordina inoltre lʼeliminazione degli animali infetti.
3Il sequestro è revocato quando lʼanalisi degli animali rimanenti rivela che questi ultimi non costituiscono una fonte di contagio per lʼuomo o per altri animali.
Art. 245e Caso di epizoozia
1In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo infetto e ordina inoltre:
a. lʼeliminazione di tutti i suini dellʼeffettivo infetto;
b. la pulizia e la disinfezione delle stalle dellʼeffettivo infetto.
2Il veterinario cantonale può estendere agli effettivi a rischio di contagio i provvedimenti di cui al capoverso 1.
3Il veterinario cantonale informa i detentori di animali degli effettivi vicini in merito al rischio di contagio e comunica loro il calendario di attuazione dei provvedimenti.
4Il veterinario cantonale revoca il sequestro al più presto 14 giorni dopo la pulizia e la disinfezione delle stalle vuote.
Art. 245g
I Cantoni possono chiedere ai servizi consultivi e sanitari attivi nel settore suinicolo di collaborare alla sorveglianza degli effettivi indenni da PE.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nellʼallegato.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2014.
... 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova