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Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 12 pagine

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Art. 184, rubrica, nonché cpv. 1 lett. f e 2

Caso di sospetto

1Vi è sospetto di PRRS quando:

f. per unʼinseminazione artificiale o un trasferimento embrionale sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni importati.

2Abrogato

Art. 185 cpv. 2 lett. f, nonché cpv. 3 e 3bis

2Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

f. lʼanalisi sierologica e la messa in evidenza del virus in un campione rappresentativo di scrofe madri sottoposte a inseminazione artificiale o a trasferimento embrionale per i quali sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni importati.

3La definizione del campione rappresentativo (cpv. 2 lett. b, c e f) avviene in base ai dati dellʼeffettivo e dopo aver consultato lʼUFV.

3bisLe analisi di cui al capoverso 2 lettera f possono essere effettuate al più presto 28 giorni dopo lʼinseminazione artificiale o il trasferimento embrionale.

Art. 185a cpv. 1 lett. a e b, nonché cpv. 1bise 2

1In caso di diagnosi di PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo infetto. Ordina inoltre che:

a. gli animali risultati positivi allʼanalisi sierologica o per i quali è stato messo in evidenza il virus PRRS siano eliminati;

b. tutti gli animali rimanenti siano sottoposti ad analisi e in caso di risultato positivo eliminati;

1bisIl veterinario cantonale può ordinare che siano eliminati tutti gli animali dellʼeffettivo infetto.

2Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che sono stati eliminati tutti gli animali e sono state pulite e disinfettate tutte le stalle o dopo che unʼulteriore analisi sierologica in un campione rappresentativo degli animali rimanenti ha dato esito negativo. I prelievi possono essere effettuati al più presto 21 giorni dopo lʼeliminazione dellʼultimo animale infetto.

Titolo prima dellʼart. 189a

Sezione 10a: Besnoitiosi

Art. 189a Campo dʼapplicazione e diagnosi

1Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la besnoitiosi nei bovini.