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Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 9 pagine
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2°Ogni persona menzionata sulla fattura del canone può presentare domanda; quest'ultima vale per tutti i componenti dell'economia domestica in questione.
3°L'organo di riscossione mette a disposizione un modulo di domanda, obbligatorio per la presentazione. L'UFCOM stabilisce il contenuto del modulo.
4°Se la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura annua o della prima fattura trimestrale di un periodo di riscossione del canone, l'esenzione, in caso di accettazione della domanda, vige retroattivamente dall'inizio alla fine del periodo di riscossione del canone in questione. Se la domanda viene presentata più tardi, l'esenzione vige a partire dal mese successivo sino al termine del periodo di riscossione del canone in questione. L'organo di riscossione invia una conferma scritta ai componenti dell'economia domestica assoggettati al canone.
5°Per il trattamento della domanda non vengono riscosse tasse amministrative.
6°L'organo di riscossione informa l'UFCOM sulle economie domestiche esentate e sui relativi componenti.
7°Se un'economia domestica si scioglie, si estingue l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone dei suoi precedenti componenti.
Art. 95 Apparecchi atti alla ricezione
(art. 109c cpv. 2 LRTV)
Gli apparecchi atti alla ricezione di programmi radiofonici o televisivi sono:
a. gli apparecchi destinati alla ricezione di programmi o comprendenti elementi destinati esclusivamente alla ricezione;
b. gli apparecchi multifunzionali, se sono equivalenti agli apparecchi di cui alla lettera a per quanto concerne la pluralità dei programmi captabili e la qualità di ricezione.
Art. 96 Notifica della possibilità di ricezione
(art. 109c cpv. 4 LRTV)
1La possibilità di ricezione di cui all'articolo 109c capoverso 4 LRTV deve essere notificato per scritto all'organo di riscossione.
2Ogni componente maggiorenne di un'economia domestica è responsabile della notifica.
3°L'obbligo di pagare il canone decorre dal primo giorno del mese successivo alla predisposizione all'uso o alla messa in funzione di un apparecchio di ricezione.
4°L'organo di riscossione informa l'UFCOM sulle economie domestiche nuovamente assoggettate e sui relativi componenti.
II
L'ordinanza del 7 giugno 200422 sul sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri è modificata come segue:
Art. 7 lett. j
1I dati sono comunicati ad intervalli regolari agli enti ed agli istituti privati elencati qui di seguito per lo svolgimento dei compiti affidati loro per legge:
j. organo di riscossione di cui all'articolo 69d della legge federale del 24 marzo 200623 sulla radiotelevisione per la riscossione del canone radiotelevisivo presso le economie domestiche di tipo privato.
III
Questa modifica entra in vigore il xxx 2016.
xxx 2016 In nome del Consiglio federale svizzero
Il presidente della Confederazione: XXX
La cancelliera/Il cancelliere: xxx
22 RS 235.21
23 RS 784.40