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Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 9 pagine

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Art. 84 Eccedenze destinate a promuovere nuove tecnologie di diffusione

(art. 109a cpv. 1 lett. b LRTV)

1I contributi alle emittenti con partecipazione al canone ammontano al massimo all'80 per cento:

a. dell'indennizzo versato dall'emittente per la diffusione del suo programma via T-DAB;

b. degli investimenti necessari alla preparazione all'adozione di nuove tecnologie di diffusione.

2Il DATEC definisce le spese computabili conformemente al capoverso 1 lettera b.

3Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51, sempre che il presente articolo non disponga diversamente.

Art. 85 Eccedenze destinate alle tecniche digitali di produzione televisiva

(art. 109a cpv. 1 lett. b LRTV)

1I contributi alle emittenti televisive con partecipazione al canone ammontano al massimo all'80 per cento delle loro spese computabili.

2Il DATEC designa le modalità di produzione televisiva degne di promozione.

3Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51, sempre che il presente articolo non disponga diversamente.

Sezione 2: Passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo

Art. 86 Data del passaggio al nuovo sistema

(art. 109b cpv. 2 LRTV)

1Il Consiglio federale determina la data a decorrere dalla quale è riscosso il nuovo canone radiotelevisivo (cambiamento di sistema).

2Fino al cambiamento di sistema, l'Ufficio svizzero di riscossione del canone radiotelevisivo (organo di riscossione attuale) riscuote il canone di ricezione conformemente al diritto vigente (art. 58–70 e 101 LRTV 200613 nonché art. 57–6714 vigenti).

3Il canone radiotelevisivo è riscosso a partire dal cambiamento di sistema.

Art. 87 Ultima fatturazione del canone di ricezione in base al sistema vigente

(art. 109b cpv. 4 LRTV)

1Il canone di ricezione è riscosso fino al cambiamento di sistema.

2Nei dodici mesi prima del cambiamento di sistema, l'organo di riscossione attuale fattura il canone per il tempo rimanente secondo lo scaglionamento in vigore (art. 60a cpv. 215 vigente).

3Per la fatturazione e l'esigibilità vigono i seguenti principi:

a. le fatture della prima mensilità sono emesse a inizio mese e sono esigibili entro 30 giorni;

b. le fatture delle ultime tre mensilità sono emesse tutte alla fine del mese precedente il terzultimo mese e sono esigibili alla fine del terzultimo mese;

c. le fatture delle rimanenti mensilità sono emesse alla fine del mese precedente e sono esigibili alla fine del mese.

Art. 88 Prima fatturazione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività

1Nel primo anno di riscossione del canone, per le economie domestiche di tipo privato e le collettività la fatturazione è scaglionata secondo l'articolo 58 capoverso 1. L'organo di riscossione definisce periodi di riscossione del canone abbreviati, compresi tra uno e 11 mesi.

2Tutte le fatture conformemente al capoverso 1 sono emesse il primo mese del periodo di riscossione del canone e sono esigibili entro 30 giorni.

3Una parte delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività riceve già una fattura per un periodo di 12 mesi. L'esigibilità è disciplinata all'articolo 59 capoverso 1.

Art. 89 Fornitura dei dati da parte dei Comuni e dei Cantoni

(art. 69g LRTV)

1I Comuni e i Cantoni iniziano a fornire mensilmente i dati all'organo di riscossione conformemente all'articolo 67 al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente disposizione.

2L'organo di riscossione conferma ai Cantoni e/o ai Comuni che la fornitura dei dati è avvenuta conformemente alle prescrizioni legali e in modo tecnicamente corretto, o segnala le eventuali mancanze riscontrate.

3Un contributo conformemente all'articolo 69g capoverso 4 LRTV ammonta al massimo a:

a. 1000 franchi per un Comune;

b. 25 000 franchi per un Cantone.

4Per ottenere un tale contributo occorre soddisfare le seguenti condizioni:

a. una domanda del Cantone o del Comune all'organo di riscossione;

13 RU 2007 737

14 RU 2007 787

15 RU 2010 5219