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Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 9 pagine

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67c Gruppoi una assoggettato al canone

(art. 70 LRTV)

1Sono considerate imprese ai sensi dell’articolo 70 capoverso 2 LRTV anche le imprese che si riuniscono esclusivamente per il versamento del canone per le imprese (gruppo assoggettato al canone).

2Per determinare la cifra d’affari complessiva di un gruppo assoggettato al canone sono sommate tutte le cifre d’affari dei membri del gruppo.

3Il gruppo assoggettato al canone soggiace all’obbligo di pagare il canone in vece dei suoi membri. La responsabilità solidale dei membri del gruppo è retta dall’articolo 15 capoverso 1 lettera c della legge del 12 giugno 20099 sull’IVA (LIVA) e dall’articolo 22 dell’ordinanza del 27 novembre 200910 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA).

4L’articolo 13 LIVA e gli articoli 15–20 capoversi 1 e 2 OIVA si applicano per analogia alla costituzione, alla modifica nella composizione del gruppo, allo scioglimento e alla rappresentanza del gruppo assoggettato al canone. Le domande di costituzione di un gruppo e di ingresso in un gruppo nonché le notifiche di uscita da un gruppo e di scioglimento di un gruppo sono comunicate per scritto all’AFC al più tardi 15 giorni dopo l’inizio di un anno civile. Le comunicazioni pervenute in ritardo hanno effetto solo per l’anno successivo.

5I membri di un gruppo assoggettato al canone esonerano per scritto l’AFC dal segreto fiscale nei confronti della rappresentanza del gruppo, se ciò è utile ai fini della riscossione e dell'incasso del canone.

Art. 67d Riunione di servizi autonomi della collettività pubblica

(art. 70 LRTV)

1La riunione di servizi autonomi della collettività pubblica assoggettati all’imposta sul valore aggiunto è retta dall’articolo 12 capoversi 1 e 2 LIVA11 e dall’articolo 12 capoverso 1 OIVA12. L’articolo 67c capoversi 2, 4 e 5 si applica per analogia.

2La riunione di servizi costituisce un unico assoggettato. L’obbligo di pagare il canone spetta alla relativa collettività pubblica.

Art. 67e Esenzione dall’obbligo di pagare il canone

Su richiesta sono esentate dal canone le imprese la cui cifra d’affari rientra nella categoria tariffaria più bassa di cui all’articolo 67b, a condizione che nell’esercizio dell’anno precedente:

a. abbiano realizzato un guadagno inferiore a dieci volte l’importo del canone; oppure

b. dimostrino una perdita.

Art. 67f Fatturazione

(art. 70a LRTV)

1L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) invia fatture mensili alle imprese che soggiacciono all'obbligo di pagare il canone, la prima dell'anno in febbraio e l'ultima in ottobre.

2Non appena l'AFC dispone di tutte le informazioni che le permettono di classificare un'impresa in una categoria tariffaria, nell'invio successivo fattura all'impresa l'importo complessivo del canone.

3Se ha omesso di fatturare il canone o la fattura risulta errata, l’AFC procede al ricupero o al rimborso dell'importo corrispondente.

Art. 67g Versamento del canone

(art. 70a LRTV)

1L'AFC versa alla SSR l'intero provento netto del canone riscosso presso le imprese.

2Il provento netto comprende il canone e gli interessi di mora fatturati nell'anno contabile, e considera inoltre:

a. l'aumento o la diminuzione delle rettifiche di valore dei crediti (variazione del delcredere);

b. la variazione della somma di tutti i crediti sospesi;

c. le perdite su debitori;

d. i costi d'esercizio dell'AFC per la riscossione del canone.

3L'AFC versa il provento netto in nove rate, 80 giorni dopo la fatturazione. Nel gennaio dell'anno successivo viene allestito il conteggio finale per tutto l'anno contabile ed effettuato un pagamento finale o emessa una fattura alla SSR.

Art. 67h Interessi di mora

(art. 70b cpv. 1 LRTV)

L’interesse di mora viene riscosso unicamente se ammonta ad almeno 100 franchi.

Art. 67i Rapporto dell'AFC

(art. 70c cpv. 2 LRTV)

L'AFC pubblica, al più tardi entro fine aprile dell'anno successivo, almeno le informazioni concernenti:

a. il numero di imprese assoggettate al canone, secondo la categoria tariffaria;

9 RS 641.20

10 RS 641.201

11RS 641.20

12 RS 641.201