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Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 9 pagine

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Art. 37

abrogato

Art. 39 cpv. 1

1La partecipazione annua al canone può raggiungere:

a. per le emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro: al massimo l'80 per cento delle loro spese d'esercizio;

b. per le altre emittenti radiofoniche e televisive: al massimo il 70 per cento delle loro spese d'esercizio.

Art. 40 Amministrazione delle partecipazioni al canone da parte della Confederazione

(art. 40 LRTV)

1I saldi delle partecipazioni al canone incassate dalla Confederazione conformemente all'articolo 68a capoverso 1 lettere a-e e g nonché all'articolo 109a capoversi 1 e 2 LRTV sono iscritti in un conto nel bilancio della Confederazione.

2L’UFCOM pubblica il provento e l’utilizzazione delle partecipazioni al canone secondo il capoverso 1.

Art. 50 Promozione di nuove tecnologie di diffusione

(art. 58 LRTV)

1L'UFCOM può versare contributi per l'introduzione del «Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)».

2Il DATEC fissa previamente a partire da quando in una determinata zona di copertura sono disponibili sufficienti possibilità di finanziamento alternative. A tale scopo tiene conto in particolare della disponibilità di apparecchi di ricezione e del loro utilizzo nonché del fabbisogno di investimenti per le reti di trasmettitori.

3Contributi agli investimenti per una determinata modalità di diffusione possono essere versati a un'emittente al massimo per dieci anni.

Art. 51 Genere e modalità dei contributi

(art. 58 LRTV)

1I contributi all'introduzione di nuove tecnologie di diffusione sono versati solo su domanda.

2Sono versati solo a emittenti svizzere.

3Il contributo ammonta al massimo all'80 per cento dei costi di diffusione del programma.

4Se i mezzi a disposizione dell'UFCOM non sono sufficienti per dar seguito a tutte le domande che soddisfano le condizioni, nell'anno interessato i contributi concessi sono ridotti in misura proporzionale.

5È applicabile la legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi.

Titolo quarto: Canone radiotelevisivo

Capitolo 1: Canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività

Art. 57 Importo del canone

(art. 68a LRTV)

Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività, prima del passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo.

Art. 58 Riscossione del canone

(art. 69 LRTV)

1L'organo di riscossione riscuote il canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività per un periodo di riscossione del canone di un anno. E scagliona l'inizio del periodo di riscossione.

2Ogni persona soggetta al canone può chiedere una fattura trimestrale per l'economia domestica cui appartiene.

3L'organo di riscossione emette la fattura annuale nel primo mese del periodo di fatturazione.

4Per la fatturazione l'organo di riscossione si basa sulla costituzione dell'economia domestica di tipo privato e della collettività così come comunicatagli all'inizio del primo mese del periodo di riscossione del canone conformemente all'articolo 67 capoverso 3.

Art. 59 Esigibilità, ricupero, rimborso e prescrizione

(art. 69 cpv. 3 LRTV)

1Il canone è esigibile 60 giorni dopo il l'emissione di una fattura annuale e 30 giorni dopo l'emissione di una fattura trimestrale.

2Se ha omesso di fatturare il canone o la fattura risulta errata, l'organo di riscossione procede al ricupero o al rimborso dell'importo corrispondente.

3Il termine di prescrizione per il canone decorre a partire dall’esigibilità del canone ed è di cinque anni.

2 RS 616.1