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Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 9 pagine
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e. numero delle persone impiegate presso l'organo di riscossione.
2L'organo di riscossione presenta all'UFCOM la relazione sulla gestione, la relazione di revisione completa dell'ufficio di revisione (art. 728b cpv. 1 OR5) e il conteggio del canone al più tardi entro fine aprile dell'anno successivo.
3L'UFCOM approva il conteggio annuo del canone.
4L’organo di riscossione consente all’UFCOM di consultare gratuitamente tutti i documenti necessari per svolgere la sua attività di vigilanza. Tra questi figura in particolare la contabilità e la presentazione dei conti conformemente all'articolo 63 della presente ordinanza.
5L'UFCOM può svolgere esami completivi in loco presso l'organo di riscossione e incaricare periti esterni di verificare le finanze.
Art. 65 Pubblicazione di conto annuale, relazione di revisione e rapporto d'attività
(art. 69e cpv. 4 LRTV)
L'organo di riscossione pubblica al più tardi entro fine aprile dell'anno successivo il conto annuale (art. 958 cpv. 2 CO6), la relazione di revisione (art. 728b cpv. 2 CO) nonché il rapporto d'attività contenente i dati di cui all'articolo 64 capoverso 1.
Art. 66 Versamento del canone
(art. 69e LRTV)
L'organo di riscossione versa i proventi del canone agli aventi diritto comunicatigli dall'UFCOM.
Art. 67 Acquisizione dei dati sulle economie domestiche di tipo privato e le collettività
(art. 69g LRTV)
1I Cantoni o i Comuni forniscono all'organo di riscossione i dati di cui all'articolo 6 lettere a–h, j, o–s e u della legge del 23 giugno 20067 sull'armonizzazione dei registri (LArRa) in forma strutturata e standardizzata tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione. In una direttiva l'UFCOM definisce le specificità conformemente al catalogo ufficiale delle caratteristiche (art. 4 cpv. 4 LArRa) e determina gli standard applicabili per la fornitura dei dati e per il completamento di dati mancanti.
2Conformemente all'articolo 69g LRTV, per la fornitura dei dati sulle economie domestiche di tipo privato e sulle collettività all'organo di riscossione è responsabile:
a. il Cantone per tutte le persone registrate sul proprio territorio, se trasmette in modo centralizzato alla Confederazione i dati per scopi statistici di cui all'articolo 14 capoverso 1 LArRa;
b. il Comune per tutte le persone registrate sul proprio territorio, se trasmette direttamente alla Confederazione i dati statistici di cui all'articolo 14 capoverso 1 LArRa.
3I dati vanno forniti all'organo di riscossione mensilmente entro i primi tre giorni lavorativi di ogni mese. Ogni fornitura contiene tutti i dati relativi a ogni specificità.
Art. 67a Acquisizione dei dati da Ordipro
(art. 69g LRTV)
1Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) fornisce all'organo di riscossione i seguenti dati provenienti dal sistema d'informazione Ordipro su tutte le persone esentate dal canone conformemente all'articolo 69b capoverso 1 lettera b LRTV:
a. cognome e nome;
b. indirizzo di domicilio;
c. data di nascita;
d. dati relativi alla carta di legittimazione;
e. numero di assicurazione secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19468 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS).
2I dati vanno forniti all'organo di riscossione mensilmente entro i primi tre giorni di ogni mese tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione. Ogni fornitura contiene tutti i dati relativi a ogni specificità. L'UFCOM determina in una direttiva gli standard applicabili per la fornitura dei dati e per il completamento di dati mancanti.
Capitolo 2: Canone per le imprese
Art. 67b Importo del canone
(art. 68a cpv. 1 e art. 70 LRTV)
Prima del passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo, il Consiglio federale stabilirà la cifra d'affari minima che determina l'obbligo di pagare il canone, l'importo del canone e le categorie tariffarie.
5RS 220
6RS 220