Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 148Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

6.2 Gli accordi programmatici tra Confederazione e Cantoni

Nel quadro della stesura del presente rapporto sull’efficacia l’Amministrazione federale delle finanze ha redatto un rapporto dettagliato sullo stato degli accordi programmatici tra la Con- federazione e i Cantoni (AFF 2013d) che ha costituito la base delle seguenti spiegazioni.

6.2.1 Lo strumento degli «accordi programmatici» nel quadro del pacchetto globale della NPC

La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) verteva su due capisaldi: un pacchetto di misure riferito alla ripartizione dei compiti nello Stato federale e un altro che riguardava la perequazione finan- ziaria tra la Confederazione e i Cantoni e tra i Cantoni stessi. Gli accordi programmatici sono un elemento del primo caposaldo, la nuova impostazione dell’adempimento dei compiti. Un obiettivo prioritario di questo caposaldo della riforma era la dissociazione dei compiti in co- mune tra la Confederazione e i Cantoni. Per i compiti che non hanno potuto essere ripartiti con la NPC, la nuova riforma ha previsto nuove forme di collaborazione e di finanziamento tra Confederazione e Cantoni.1

L’organizzazione del progetto della NPC ha creato per una parte di questi compiti il concetto di «compiti in comune», anche se nell’ottica dello Stato di diritto si tratta di compiti federali. A differenza dei compiti dissociati della Confederazione e dei compiti federali che i Cantoni eseguono a loro spese, i compiti in comune sono finanziati congiuntamente dalla Confede- razione e dai Cantoni. La NPC ha essenzialmente previsto le seguenti novità per i compiti in comune:

– i rispettivi ruoli di Confederazione e Cantoni dovrebbero essere chiariti nell’ambito dei

compiti in comune;

– in questo contesto la Confederazione dovrebbe avere la direzione strategica, mentre ai

Cantoni dovrebbe essere attribuita una libertà di impostazione per quanto possibile ampia nelle questioni operative, su come si devono raggiungere gli obiettivi concordati in materia di risultati e di prestazioni;

– la «direzione strategica» implica una panoramica più ampia e una gestione nazionale dei

compiti;

– la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni dovrebbe essere effettuata viepiù

orientata ai risultati e all’efficacia in un partenariato rafforzato;

– dovrebbero essere eliminati i falsi incentivi attuali per il finanziamento dei compiti;

– nel complesso si dovrebbe ridurre la densità normativa, conseguire semplificazioni ammini-

strative e ridurre i costi.

1 Spiegazioni dettagliate sui principali contenuti delle nuove forme di collaborazione e di finanziamento si trovano – nel primo messaggio sulla NPC (FF 2002 2065), http://www.admin.ch/ch/i/ff/2002/2065.pdf, in particolare alle pagg. 2114 e segg.; – nel secondo messaggio sulla NPC (FF 2005 5349), http://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/5349.pdf, in particolare alle pagg. 5617 e segg.