Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

L’accordo programmatico è il principale strumento di attuazione delle nuove forme di collaborazione e di finanziamento. Nell’accordo programmatico si realizzano i suddetti principi, vale a dire

– nella forma giuridica dell’accordo firmato congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni;

– negli obiettivi e nei programmi concordati congiuntamente e stabiliti dalla Confederazione e dai Cantoni nel relativo settore di compiti;

– nel modo di procedere stabilito per valutare i risultati e le prestazioni nonché il controlling e il reporting;

– nelle prestazioni della Confederazione concordate e definite in anticipo; a medio termine dovrebbero essere sostenuti programmi prestabiliti a medio termine invece di singoli oggetti come in passato. In questo contesto dovrebbero essere previsti contributi forfettari o globali2 anziché partecipazioni ai costi in percentuale3;

– nelle modalità di adeguamento prestabilite, ad esempio nelle modifiche delle condizioni quadro;

– nelle conseguenze prestabilite in caso di inadempimento dell’accordo.

6.2.2 Aspettative riposte nell‘attuazione

Già prima che entrasse in vigore l’NPC l’organizzazione iniziale del progetto della NPC e il Consiglio federale erano consapevoli che un profondo cambiamento di orientamento nei compiti in comune è correlato a nuove forme di collaborazione e di finanziamento. Si parla-

2 – Un contributo forfettario è un contributo prestabilito a priori per prestazione. È definito preferibilmente in base a costi standard. L’utilizzo di costi standard

presuppone chiarezza sui costi di realizzazione, prevedibilità dell’entità delle prestazioni e una sufficiente omogenei- tà dei costi di realizzazione nei diversi Cantoni.

– Con un contributo globale viene stabilito a priori un contributo complessivo, ripartito in singole rate annuali, per un intero programma pluriannuale al fine di garantire la massima flessibilità possibile dei Cantoni. Il contributo complessivo può essere utilizzato liberamente dai Cantoni nell’ambito della fornitura delle prestazioni dell’intero programma. Nel caso ideale il contributo globale è composto dalla somma delle quantità dei singoli prodotti (nume- ro di prestazioni) per il loro prezzo (importo forfettario per prestazione).

3 Nell’ottica della NPC in linea di principio si deve dare priorità ai contributi forfettari o globali rispetto ai contributi in per- centuale ai costi, poiché i contributi forfettari e globali sembrano essere più semplici dal profilo amministrativo e soprat- tutto agevolano l’impiego parsimonioso di risorse cantonali, comportando quindi costi totali tendenzialmente più bassi. Ciò comporta vantaggi di cui beneficia anche la Confederazione. Nell’articolo 7 lettera e (aiuti finanziari) e nell’articolo 10 capoverso 1 lettera c (indennità) la legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e su le indennità (legge sui sussidi [LSu]; RS 616.1) impone anche che i sussidi siano stabiliti forfettariamente se questo modo di calcolo consente di raggiungere lo scopo prefisso e di assicurare un’esecuzione parsimoniosa del compito. Secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b LSu nell’emanazione di norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico va inoltre considerato il fatto che, di norma, l’indennità dev’essere accordata nell’ambito di accordi di programma e fissata globalmente o forfettariamente.

Inoltre, ad esempio a pag. 38 delle perizia redatta nel 1994 da quattro docenti di economia sulla perequazione finanziaria federale («Der Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen; Expertise zu den Finanzhilfen und Abgel- tungen des Bundes an die Kantone»[«La perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni; perizia sugli aiuti finanziari e sulle indennità federali a favore dei Cantoni»], versione ridotta, C. Jeanrenaud ha affermato che la pri- ma priorità deve essere assegnata ai sussidi forfettari. I sussidi dovrebbero essere versati forfettariamente e non più in base ai costi effettivi. L’importo forfettario può corrispondere a un’uscita standardizzata […] per una determinata prestazione. Il primo obiettivo è la semplificazione della procedura e la riduzione dei costi amministrativi. Il secondo obiettivo è l’incentivazione di prestazioni a costi contenuti. In un sistema forfettario il beneficiario può pretendere per sé tutti gli incrementi di produttività che consegue.

In base a un case study sulla formazione dei volontari (cfr. LeGes 2006/2, 109) Bussmann esprime invece scetticismo sulle possibilità di ridurre i costi. In base alle esperienze acquisite in questo settore e nell’impostazione dell’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti il contributo di Bussmann contiene, tra l’altro, anche raccomandazioni per la defi- nizione di contributi forfettari.