Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Solo una parte dei compiti in comune si presta all’applicazione di accordi programmatici. Si tratta dei seguenti settori:
– misurazione ufficiale;
– protezione della natura e del paesaggio;
– promozione secondo la legge forestale;
– caccia;
– pesca;
– conservazione dei monumenti storici;
– protezione contro le piene;
– misure di protezione contro l’inquinamento fonico;
– programmi di sviluppo per le regioni montane (programmi di sviluppo introdotti a poste-
riori);
– risanamento energetico degli edifici (in costruzione).
Inoltre, la protezione della natura e del paesaggio, la protezione contro le piene e la promo- zione secondo la legge forestale presentano diversi sottosettori con accordi programmatici.
Per quanto concerne l’idoneità di un accordo programmatico nel caso di compiti in comune, in linea di principio l’utilizzo dello strumento presuppone una prestazione reale, pianificabile e negoziabile da parte della Confederazione e dei Cantoni, per la quale la Confederazione deve assumere un ruolo direttivo strategico nel senso di un controllo nazionale.
Di conseguenza non rientrano in un accordo programmatico quei compiti
– che risultano essere chiaramente di competenza principalmente dei Cantoni (ad es. esecu-
zione di pene e misure, incentivazione degli investimenti nel settore delle scuole universita- rie e delle scuole universitarie professionali, strade principali, trasporti negli agglomerati);
– per i quali l’impulso a fornire una prestazione è dato dai proprietari privati e di solito questi
non possono essere costretti a fornire determinate prestazioni né dalla Confederazione né dai Cantoni (ad es. miglioramenti strutturali nell’agricoltura);
– per i quali non sono fornite prestazioni reali, ma si tratta di mere prestazioni finanziarie a
favore di istituzioni o singoli individui; distribuzioni che di norma sono stabilite definitiva- mente a livello di legge federale e quindi non sono negoziabili dalla Confederazione e dai Cantoni (ad es. i contributi ai costi delle università, delle scuole universitarie professionali e della formazione professionale, le indennità di studio nel terziario, le prestazioni comple- mentari all’AVS e all’AI, la riduzione dei premi delle casse malati).
Con riferimento allo strumento degli «accordi programmatici» occupano una posizione speciale i cosiddetti «programmi d’agglomerato» (programmi per la promozione del traffico d’agglomerato) e i cosiddetti «accordi sulle offerte» per i trasporti pubblici regionali. In en- trambi i casi non si interviene con accordi programmatici in senso stretto. Tuttavia, è garantito un coinvolgimento ex ante della Confederazione nella programmazione delle prestazioni in entrambi i contesti. Inoltre, l’impostazione dei programmi di agglomerato è avvenuta almeno in parte nell’ambito della NPC, mentre gli accordi sulle offerte per i trasporti pubblici regionali sono stati concepiti e introdotti nell’ambito della seconda fase della Riforma delle ferrovie 2.
Complessivamente si può affermare che dalla prospettiva attuale non è imminente un’esten- sione dello strumento degli «accordi programmatici» ad altri compiti in comune esaminati nel quadro della NPC. Secondo il risultato del sondaggio questa conclusione è condivisa anche