Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

dai Governi cantonali. Per i nuovi compiti o in caso di estensione dell’attuale collaborazione tra Confederazione e Cantoni si deve, tuttavia, verificare l’idoneità oggettiva dello strumento dell’accordo programmatico ed eventualmente applicarlo.

Per fare un bilancio degli accordi programmatici si pone anche la questione di cosa e quan- to possa essere svolto come singola decisione e – come eccezione – a quali condizioni essa rappresenti comunque uno strumento di gestione adeguato anche per le aree di compiti con accordi programmatici.

Nell’ambito della NPC sono state definite le condizioni per ricorrere allo strumento delle sin- gole decisioni:

– costi del progetto particolarmente elevati;

– progetto particolarmente complesso;

– impossibilità di gestire il progetto solo attraverso pochi indicatori e importi forfettari;

– impossibilità di integrare un progetto in una pianificazione quadriennale affidabile a segui-

to di incertezze nella procedura di ottenimento del permesso di costruzione o dell’impre- vedibilità degli eventi6.

Dal sondaggio effettuato presso i Servizi specializzati federali e cantonali sul rapporto tra ac- cordi programmatici e decisioni individuali è emerso il seguente quadro:

6 Esempi: – legge federale sulla sistemazione dei corsi d‘acqua (RS 721.100), art. 8, cpv. 2: «Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente»; – legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), art. 13, cpv. 2: «In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, aiuti finanziari a singoli progetti che richiedono una sua valutazione»; – legge federale sulla pesca (RS 923.0), art. 12 cpv. 2: «…; (gli aiuti finanziari della Confederazione) ammontano al massimo al 40 per cento delle spese».