Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine

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1.5.3 Reati che danno luogo a interdizione

Alla luce del tenore dell’articolo 123c Cost., l’interdizione a vita va pronunciata per qualsiasi reato sessuale (cfr. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) commesso nei confronti di una categoria protetta (cfr. n. 1.5.6).

Si tratta dunque delle seguenti fattispecie penali, previste dal titolo quinto del libro secondo del Codice penale: atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 CP), coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192 CP), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP), esibizionismo (art. 194 CP), promovimento della prostituzione (art. 195 CP), atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196 CP), pornografia (art. 197 CP) e molestie sessuali (art. 198 CP).

È previsto che possa dare luogo a interdizione anche la tratta di esseri umani, purché praticata a scopo di sfruttamento sessuale (art. 182 cpv. 1 CP). Benché non sia un reato sessuale propriamente detto (ai sensi del titolo quinto del CP), si ritiene necessario prenderla in considerazione alla luce del tenore dell’articolo 123c Cost. («per aver leso l’integrità sessuale») giacché non lede solo l’autodeterminazione sessuale, ma anche la libertà personale e l’autodeterminazione della vittima. Depone a favore di questa soluzione anche il fatto che, sino alla revisione del diritto penale in materia sessuale entrata in vigore nel 1992, la disposizione sulla tratta di donne e fanciulli a scopo di sfruttamento sessuale (art. 202 vCP) figurava tra i reati sessuali.

Poiché tutti i reati sessuali menzionati comportano l’interdizione, danno obbligatoriamente luogo all’interdizione a vita (cfr. n. 2.1.2) anche reati di minore gravità come l’esibizionismo (art. 194 CP) o le molestie sessuali (art. 198 CP), a dispetto del fatto che sono perseguibili a querela di parte37– a differenza di reati più gravi quali ad esempio la coazione sessuale (art. 189 CP), la violenza carnale (art. 190 CP) o gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP).

Il legislatore prevede il perseguimento su querela per i reati in cui l’interesse (statale o privato) al perseguimento è relativamente modesto. Ciò è il caso in particolare dei reati di poco conto. Va inoltre rilevato che spesso il perseguimento su querela tange i diritti della personalità del leso in misura tale che questi preferirebbe evitare l’apertura di un procedimento penale. Il procedimento penale per un reato perseguito su querela non va dunque svolto senza il consenso della persona lesa che ha diritto alla querela38. Nel caso dell’esibizionismo (art. 194 CP) e delle molestie sessuali (art. 198 CP), la pronuncia dell’interdizione dipende pertanto, in ultima analisi, dal volere della vittima. È inoltre possibile che l’autore del reato rimuneri la parte lesa perché ritiri la querela, così da scongiurare un’interdizione. Dato il tenore dell’articolo 123c Cost., che definisce il reato facendo capo alla nozione di lesione dell’integrità sessuale, queste situazioni sono tuttavia pressoché inevitabili. Va tuttavia osservato che in più del 90 per cento dei casi, e quindi anche nella maggioranza dei reati perseguiti d’ufficio, le autorità di perseguimento penale hanno notizia di un reato soltanto grazie a indicazioni fornite dalla popolazione39. Anche per gli

37 Nell’ambito del CPM, l’esibizionismo (art. 159 CPM) e le molestie sessuali (art. 159a CPM) sono invece perseguibili d’ufficio.

38 In merito alla definizione del diritto di querela cfr. Riedo 2013, art. 30 n. 4.

39 Riedo 2013, prima dell’art. 30 CP n. 4.