Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine

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un membro di una categoria protetta (cfr. n. 1.5.3) comporti obbligatoriamente la pronuncia dell’interdizione a vita. Se si tiene conto delle garanzie dello Stato di diritto previste dalla Costituzione, si rileva nondimeno la presenza di un conflitto che raccomanda l’adozione di soluzioni differenziate. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di porre in consultazione due varianti.

Variante 1: Potere discrezionale del giudice in casi poco gravi

L’interdizione di esercitare un’attività a vita costituisce una restrizione dei diritti fondamentali (cfr. n. 5.1.2) che in quanto tale è ammissibile soltanto se dispone di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui ed è proporzionata allo scopo (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.). Queste garanzie di basilare importanza non sono state azzerate con l’accettazione dell’iniziativa, bensì conservano tutta la loro validità. Le iniziative che prevedono una revisione parziale della Costituzione vanno interpretate tenendo conto del corpus costituzionale in cui si inseriscono, dato che modificano appunto solo in parte la Costituzione e giacché Popolo e Cantoni si sono espressi unicamente riguardo a tale modifica40.

In sede di interpretazione della Costituzione ci si basa sul presupposto che, in linea di principio, non vi sia alcuna differenza di rango tra le norme costituzionali (cfr. n. 1.3.2). La Costituzione non stabilisce alcuna gerarchia interna in base alla quale talune disposizioni prevarrebbero su altre. Sotto questo profilo la Costituzione federale si distingue dalla Costituzione tedesca, il cui articolo 79 capoverso 3 dichiara intangibili alcune norme, ponendole dunque al di sopra delle altre disposizioni costituzionali.

In caso di contraddizione tra più disposizioni costituzionali, ricorrendo all’interpretazione armonizzante occorre fare in modo – come precisato al n. 1.3.2 – che tali norme risultino coerenti all’atto pratico. Il principio dell’equivalenza delle norme costituzionali sta semplicemente a indicare che una norma non è a priori di rango superiore a un’altra, ma non implica affatto che, onde garantire un’interpretazione armoniosa delle norme costituzionali, in un frangente concreto non si possa attribuire maggiore importanza a una di esse.

In concreto ciò significa che l’articolo 123c Cost. può permettersi di non osservare le condizioni cui è subordinata una restrizione dei diritti fondamentali secondo l’articolo 36 Cost., ma non a tal punto da azzerarne l’impatto – vista e considerata la sua rilevanza in termini di Stato di diritto41.

La variante 1 riconosce dunque al giudice, perlomeno in determinati casi, la facoltà di esaminare la proporzionalità della restrizione dei diritti fondamentali. Nei casi poco gravi, questi ha infatti la possibilità di prescindere dalla pronuncia dell’interdizione a vita. Tale facoltà è nondimeno subordinata a condizioni restrittive che devono essere soddisfatte cumulativamente: oltre ad applicarsi soltanto a taluni reati passibili di interdizione, la disposizione presuppone che si tratti di un caso poco grave per il quale la pronuncia di un’interdizione non sarebbe manifestamente

40 Reich 2008, pag. 510.

41 Moser 1986, pag. 14 seg.