Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine
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altri reati sessuali, la pronuncia dell’interdizione, e più in generale il perseguimento penale, dipendono dunque dalla volontà di una persona di sporgere denuncia o di fornire indicazioni alle autorità.
A differenza dell’interdizione qualificata prevista dal diritto vigente (cfr. in particolare l’art. 67 cpv. 3 e 4 CP), l’interdizione prevista dall’avamprogetto è pronunciata a prescindere dall’entità della pena irrogata nel caso concreto.
In linea con quanto previsto dal diritto vigente, secondo l’avamprogetto è inoltre irrilevante che il reato sia stato commesso nell’esercizio di una professione o di un’attività onorifica o in ambito strettamente privato oppure che l’autore benefici di una prognosi favorevole o sfavorevole.
1.5.4 Concretizzazione della nozione di «condanna»
L’avamprogetto prevede che l’interdizione possa essere pronunciata soltanto nei confronti di chi sia stato condannato a una pena o a una misura per uno dei reati che danno luogo a interdizione (cfr. n. 1.5.3). Se emette un verdetto di condanna ma prescinde dall’irrogazione di una pena (p. es. fondandosi sull’art. 187 n. 3 CP), il giudice non è tuttavia tenuto a pronunciare l’interdizione a vita, ma ha comunque la facoltà di disporre un’interdizione conformemente all’articolo 67 capoverso 2 CP.
Tenuto conto dello scopo dell’iniziativa, ossia evitare i rischi di recidiva degli autori di reati sessuali, si può ritenere che una condanna senza pena dovrebbe verosimilmente essere sufficiente per infliggere un’interdizione a vita. Una siffatta soluzione sarebbe però contraria al principio della proporzionalità e non è peraltro obbligatoriamente imposta dall’articolo 123c Cost.
I reati sessuali contro categorie protette (si veda il n. 1.5.6) possono essere commessi anche da un autore che, ad esempio, non è punibile a causa di gravi disturbi psichici (art. 19 cpv. 1 CP) o beneficia di un’attenuazione della pena per incapacità o scemata imputabilità (art. 19 cpv. 2 CP).
Se l’autore è penalmente incapace (p. es. a causa di gravi disturbi psichici), viene assolto (art. 19 cpv. 1 CP), fermo restando che nei suoi confronti può essere disposta una misura (art. 19 cpv. 3 CP). Non è però necessario decidere se un’interpretazione molto ampia del concetto di «condanna» potrebbe tradursi nell’obbligo di pronunciare l’interdizione a vita anche nei confronti degli autori incapaci (e dunque assolti) cui sia stata inflitta una misura in considerazione del pericolo che rappresentano per la sicurezza pubblica. Non essendo possibile verificarne la necessità e l’adeguatezza, l’interdizione a vita obbligatoria degli autori di reati che non possono essere chiamati a rispondere penalmente delle loro azioni sarebbe una misura eccessiva. Per queste persone pare più appropriata un’interdizione facoltativa (p. es. secondo l’art. 67 cpv. 2 CP), nel cui contesto ci si può basare sulla pericolosità concreta del soggetto.
1.5.5 Potere discrezionale del giudice
Due varianti
Se si considera l’articolo 123c Cost. isolatamente e al di fuori del contesto costituzionale, si può giungere alla conclusione che qualsiasi reato sessuale commesso su