Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

Le persone soggette al segreto professionale di cui all’articolo 321 CP possono farsi dispensare mediante il consenso dell’interessato o l’autorizzazione scritta data dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza (art. 321 n. 2 CP). La legge prevede inoltre altri diritti e obblighi di segnalazione. Secondo l’articolo 364 CP, se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale (art. 320 e 321 CP) hanno il diritto di avvisarne l’autorità di protezione dei minori. L’articolo 75 capoverso 3 CPP prevede inoltre che le autorità penali informano senza indugio le autorità tutorie, se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni, accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti. Pure i consultori possono informare l'autorità tutoria o denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale, se l'integrità fisica, psichica o sessuale di una vittima minorenne o di un'altra persona minorenne è seriamente minacciata (art. 11 cpv. 3 LAV). In virtù dell’articolo 321 numero 3 CP, numerose legislazioni cantonali prevedono per il personale medico diritti di segnalazione più ampi rispetto alla normativa federale anche quando le vittime sono adulte. In singoli casi è addirittura previsto un obbligo di segnalazione.

Infine, il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto in materia di protezione degli adulti e dei minori142, che all’articolo 443 prevede che quando una persona è bisognosa d’aiuto chiunque possa avvisarne l’autorità di protezione degli adulti; sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale (cpv. 1). Chiunque, nello svolgimento di un’attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l’autorità di protezione degli adulti. I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso (cpv. 2). Il riferimento all’articolo 314 capoverso 1 CC fa sì che la disposizione sia applicabile anche al diritto in materia di protezione dei minori. Con la mozione Aubert Josiane143, il Consiglio federale è stato inoltre incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica del CC o di qualsiasi altra legge affinché l'obbligo di segnalazione alle autorità di protezione dei minori sia generalizzato in tutti i Cantoni svizzeri con alcune eccezioni chiaramente definite144. Il 15 aprile 2015 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e adottato il messaggio concernente una corrispondente modifica del CC.145

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 28 della Convenzione.

2.5 Capitolo V Diritto sostanziale

2.5.1 Art. 29 Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

Il paragrafo 1, secondo cui le Parti devono fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato, ha carattere programmatico e va inserito anche nel contesto delle disposizioni concrete seguenti. Si deve poter obbligare l’autore del reato a interrompere un determinato comportamento o ad astenervisi in futuro146.

142 Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), modifica del 19 dic. 2008, FF 2006 6525.

143 08.3790 «Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali».

144 L’avamprogetto accorda a determinate categorie di persone, tenute al segreto professionale secondo il CP, il diritto di avvertire le autorità quando il bene di un minorenne pare minacciato (art. 314c AP-CC) e propone un obbligo di avviso per determinate categorie di persone non tenute al segreto professionale ai sensi del CP (art. 314d AP-CC).

145 http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2015/2015-04-15.html.

146 Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 157.