Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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Secondo l’articolo 28 capoverso 1 CC, chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. Il diritto della personalità protegge tra l’altro la personalità fisica ossia i beni giuridici rappresentati dall‘integrità fisica, dalla libertà di movimento e dalla personalità sociale (p. es. diritto all’onore). Gli articoli 28 e seguenti CC proteggono pure l’integrità emotiva, che può per esempio essere turbata da condizionamenti della paura (protezione della personalità affettiva)147. Conformemente all’articolo 28a capoverso 1 CC, l’attore può chiedere al giudice di proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale o di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. Secondo l’articolo 28a capoverso 3 CC sono fatte salve le azioni di risarcimento del danno e di riparazione morale (cfr. i commenti all’art. 30). L’articolo 28b CC, entrato in vigore il 1° luglio 2007, prevede inoltre misure specifiche per proteggere da violenze, minacce o insidie provenienti dal proprio ambiente (cfr. i commenti all’art. 34).
Il paragrafo 2 impone alle Parti di adottare le misure necessarie per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell’ambito delle loro competenze. Questo paragrafo concerne la cosiddetta responsabilità dello Stato. Se le autorità statali non hanno adempiuto agli obblighi loro imposti dall’articolo 5 della Convenzione, il diritto civile deve prevedere rimedi giuridici come le azioni di risarcimento del danno al fine di rilevare tale omissione148.
In Svizzera, il diritto in materia di responsabilità dello Stato è disciplinato dal diritto pubblico e non da quello civile; tuttavia i diritti che se ne deducono adempiono i requisiti della Convenzione. Conformemente alla legge sulla responsabilità149, vige a livello di Confederazione il principio della responsabilità causale dello Stato: la Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni (art. 3 cpv. 1 LResp). Se si violano beni giuridici protetti in modo assoluto come il diritto alla vita o all’integrità fisica e psichica, vi è sempre illiceità (cfr. i commenti all’art. 30)150. Se il funzionario è accusato di un’omissione, è necessario che ci sia stato l’obbligo di agire per giustificare la posizione di garante. Si presuppone che il funzionario abbia violato un obbligo d’ufficio o che lo Stato un obbligo di protezione151. Se questi presupposti sono soddisfatti, la Confederazione risponde del danno senza riguardo alla colpa del funzionario. In caso di colpa del funzionario, si prende in considerazione, a determinate condizioni, una riparazione morale ai sensi dell’articolo 6 LResp. I Cantoni disciplinano la responsabilità in maniera simile alla Confederazione152.
147 Per i dettagli: Hausheer Heinz, Aebi-Müller Regina E., Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 3a ed., Berna 2012, n.marg. 12.41 e segg.; Meili Andreas, in: Honsell Heinrich, Vogt Nedim Peter, Geiser Thomas (ed.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5a ed., Basilea 2014, Art. 28 N 17.
148 Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 162.
149 Legge federale del 14 mar. 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, LResp; RS 170.32
150 Cfr. DTF 132 II 449 consid. 3.3.
151 DTF 133 V 14 consid. 8.1; Ulrich Häfelin, Georg Müller, Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo/San Gallo 2010, n.marg. 2249.
152 Pierre Moor, Droit adminstratif Vol. II, 3a ed., Berna 20111, 852 segg.