Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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In Svizzera, il bene del fanciullo è stato elevato al rango di diritto costituzionale il 1° gennaio 2000 quando, nella nuova Costituzione federale (Cost.), è stato introdotto l’articolo 11 che, al capoverso 1, conferisce ai fanciulli e agli adolescenti il «diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo». La revisione del diritto in materia di autorità parentale, entrata in vigore il 1° luglio 2014, sancisce esplicitamente tale principio nella legge: l'autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio, che va sempre considerato (art. 296 cpv. 1 CC). L’autorità parentale congiunta è divenuta la regola: finché minorenni, i figli sono in linea di massima soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della madre (art. 296 cpv. 2 CC). Se necessario per tutelare il bene del figlio, l’autorità parentale deve poter essere trasferita a un solo genitore (art. 298 cpv. 1 CC). Dato che non mette in questione soltanto l’autorità parentale congiunta, bensì in generale la capacità del padre o della madre (o di entrambi) di esercitare l’autorità parentale, la violenza domestica è esplicitamente menzionata nella revisione del pertinente diritto all’articolo 311 capoverso 1 numero 1 CC quale motivo per privare un genitore o entrambi dell’autorità parentale. Per il medesimo motivo è possibile non attribuire l’autorità parentale a uno o entrambi i genitori da subito, indipendentemente dal fatto che il figlio sia direttamente vittima della violenza domestica o ne sia solo indirettamente toccato in quanto rivolta contro l’altro genitore158.
Anche nell’ambito del diritto alle relazioni personali (cosiddetto diritto di visita), il bene del minore costituisce il valore supremo159. Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio (art. 274 cpv. 2 CC). Casi di violenza ai sensi della Convenzione possono dunque essere sempre considerati al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli.
Secondo il paragrafo 2, inoltre, le Parti devono garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Il rischio che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia comprometta i diritti e la sicurezza della vittima di atti di violenza o dei bambini è inconciliabile con il bene del minore e dunque deve essere considerato dai giudici e dalle autorità nel quadro delle suddette disposizioni. Per l’esercizio del diritto di visita l’autorità di protezione dei minori può inoltre ammonire i genitori o impartire loro istruzioni affinché l’esercizio delle relazioni personali non sia pregiudizievole al figlio (art. 273 cpv. 2 e art. 307 cpv. 3 CC). Si può ad esempio prendere in considerazione un curatore che controlli l’esercizio del diritto di visita conducendo colloqui separati con i genitori, un diritto di visita accompagnato160 o la decisione relativa a una terapia161 o a una mediazione162.
La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 31.
158 Messaggio del 16 nov. 2011 concernente una modifica del Codice civile svizzero (Autorità parentale), FF 2011 8025, 8052, 8056.
159 Cfr. DTF 130 III 585 consid. 2.1.
160 Cfr. DTF 122 III 404 consid. 3.c.
161 Cfr. Sentenza del Tribunale federale 5A_140/2010 dell’11 lug. 2010, consid. 3.2.
162 Cfr. Sentenza del Tribunale federale 5A_457/2009 del 9 dic. 2009, consid. 4.1.