Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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2.5.4 Art. 32 Conseguenze civili dei matrimoni forzati

In base all’articolo 32 le Parti sono tenute a garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Secondo l’articolo 105 numero 5 CC, un matrimonio è nullo se uno degli sposi lo ha contratto senza che ciò corrispondesse alla sua libera volontà, oppure se uno degli sposi è minorenne, salvo che interessi preponderanti dello stesso impongano il proseguimento del matrimonio (art. 105 n. 6 CC). L'azione è promossa d'ufficio dall'autorità cantonale competente per il domicilio dei coniugi; la può inoltre proporre qualsiasi interessato. Le autorità che sospettano un matrimonio forzato ne informano l’autorità competente per promuovere l’azione (art. 106 cpv. 1 CC). L'azione è proponibile in ogni tempo (art. 106 cpv. 3 CC). Il giudice competente dichiara nullo il matrimonio e agli effetti della sentenza di nullità sui coniugi e sui figli si applicano per analogia le disposizioni relative al divorzio (art 109 cpv. 1 e 2 CC).

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 32 della Convenzione.

2.5.5 Art. 33 Violenza psicologica

Secondo l’articolo 33 le Parti sono tenute a penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce. Le Parti possono precisare mediante una dichiarazione che si riservano il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per questi comportamenti (art. 78 par. 3 della Convenzione).

Conformemente al diritto penale svizzero, chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona è punito a querela di parte (art. 180 cpv. 1 CP). Il colpevole è perseguito d'ufficio se è il coniuge, il partner registrato, l'ex partner registrato oppure il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione (art. 180 cpv. 2 CP). Il capoverso 2 è perfettamente in linea con gli ambiti disciplinati dalla Convenzione. È inoltre punibile chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto (art. 181 CP)

Anche l’incolumità psichica e morale di una persona è protetta dal diritto civile. Una violazione dell’integrità psichica o morale – per esempio causando paura – è considerata una lesione della personalità ai sensi dell’articolo 28 CC163. La persona illecitamente lesa può chiedere la proibizione, la cessazione o l’accertamento (art. 28a CC) della violazione ed eventualmente il risarcimento dei danni o la riparazione morale (art. 28a cpv. 3 CC in combinato disposto con art. 41 cpv. 1 e 49 risp. 47 CO)164.

L’articolo 33 della Convenzione è interamente coperto dal diritto svizzero. Dato che quest’ultimo prevede misure sia di diritto penale che di diritto civile, la normativa svizzera supera addirittura i requisiti della Convenzione. Non è pertanto necessaria una dichiarazione ai sensi dell’articolo 78 paragrafo 3 della Convenzione.

163 Cfr. Hausheer Heinz, Aebi-Müller Regina E., Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 3a ed., Berna 2012, n.marg. 12.64 segg.

164 Cfr. i commenti all’art. 30.