Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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2.5.6 Art. 34 Atti persecutori (Stalking)
L’articolo 34 impone alle Parti di penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità. Le Parti possono precisare mediante una dichiarazione che si riservano il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per questi comportamenti (art. 78 par. 3 della Convenzione).
Il diritto penale svizzero non riconosce esplicitamente la fattispecie penale dello stalking. Un pertinente intervento parlamentare è stato respinto dal Parlamento165. Tuttavia lo stalking può già essere penalmente sanzionato secondo il diritto penale nella sua interezza o per singoli comportamenti che lo caratterizzano. Le fattispecie penali più frequenti sono la minaccia (art. 180 CP), la coazione (art. 181 CP), l’abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septiesCP), i delitti contro l’onore (artt. 173 e segg. CP), la violazione di domicilio (art. 186 CP), il danneggiamento (art. 144 CP), le lesioni personali (art. 122 e seg. CP), le vie di fatto (art. 126 CP), la pornografia (art. 197 CP) e le molestie sessuali (art. 198 CP). La coazione, la pornografia e le lesioni personali gravi sono perseguite d’ufficio senza eccezioni.
Oltre ai provvedimenti richiesti dalla Convenzione, anche il diritto civile prevede misure a protezione dallo stalking, in particolare anche dal cosiddetto soft stalking. L’articolo 28b CC, entrato in vigore il 1° luglio 2007, permette alla vittima di tutelarsi mediante misure di diritto civile, da violenze, minacce o insidie (stalking) che, nel suo ambiente sociale più o meno prossimo, ledono o minacciano la sua integrità fisica, psichica, sessuale e sociale. Dette misure possono essere disposte indipendentemente dalla relazione giuridica ed effettiva tra le persone interessate. I numeri 1-3 del capoverso 1 elencano le misure che può adottate il giudice per prevenire una violazione illecita della personalità o eliminarne una concreta. Il giudice può per esempio ordinare il divieto di avvicinamento, di trattenersi in un luogo determinato o di mettersi in contatto con la vittima. A livello procedurale questi divieti possono essere messi in atto assai rapidamente mediante provvedimenti cautelari o addirittura superprovvisionali. Il giudice può inoltre vincolare il rispetto della misura a una comminatoria della pena secondo l’articolo 292 CP (Disobbedienza a decisioni dell'autorità) affinché l’autore del reato possa essere perseguito pur tramite il diritto civile anche penalmente.
L’elenco delle misure non è esaustivo. Il giudice può ordinare anche altre misure idonee a proteggere l’attore da violenza, minacce o insidie per esempio può prendere in considerazione, nel caso di determinate persone violente, il ricovero a scopo di assistenza (artt. 426 e segg. CC). I capoversi 2 e 3 dell’articolo 28b CC consentono, se l’attore e l’autore della lesione vivono nella stessa abitazione, di ordinare l’allontanamento di quest’ultimo dall’abitazione nonché, con il consenso del locatore, di trasferire il contratto di locazione al solo attore. Questa disposizione mira a offrire alla vittima un’alternativa alla fuga. Il capoverso 4 invita i Cantoni a designare un servizio che possa decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi. I Cantoni hanno affidato questo compito alla polizia; numerosi di essi hanno inoltre emanato leggi proprie a protezione delle vittime di violenza. Se le persone coinvolte sono sposate il giudice può adottare le
165 Mozione Fiala 08.3495 «Stalking»; cfr. anche la mozione Fiala 13.3742 «Non rimandare il tema dello stalking alle calende greche», e il postulato Feri 14.4204 «Migliorare la lotta contro lo stalking in Svizzera», entrambi non ancora trattati nella Camera.