Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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misure di protezione della personalità nel quadro della protezione dell’unione coniugale (art. 172 cpv. 3 CC) o della procedura di divorzio (art. 276 del Codice di procedura civile [CPC]166, Provvedimenti cautelari).
Contro lo stalking il diritto svizzero prevede misure sia di diritto penale che di diritto civile e supera dunque i requisiti della Convenzione. Non è pertanto necessaria una precisazione ai sensi dell’articolo 78 capoverso 3 della Convenzione.
2.5.7 Art. 35 Violenza fisica
L’articolo 35 impone alle Parti di penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un’altra persona.
Nel Codice penale svizzero i reati contro la vita e l’integrità sono ampiamente puniti. Per il presente contesto sono centrali gli articoli 122 (Lesioni gravi) e 123 (Lesioni semplici) CP, che adempiono i requisiti della Convenzione. In merito all’articolo 126 CP (Vie di fatto) va chiarito se la Convenzione obblighi effettivamente le Parti a rendere punibile anche questa forma leggera di violenza fisica e se così fosse in che misura. Tale questione è importante soprattutto in relazione agli articoli 41 (Favoreggiamento o complicità e tentativo; v. n. 2.5.13), 48 (Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie; v. n. 2.5.20) e 55 (Procedimenti d’ufficio e ex parte; v. n. 2.6.7) della Convenzione.
Secondo l’articolo 126 CP, è punito, a querela di parte, con la multa chiunque commette vie di fatto contro una persona senza cagionarle un danno al corpo o alla salute. Sono considerate vie di fatto le aggressioni di poco conto e senza ripercussioni al corpo o alla salute di un’altra persona. Secondo il Tribunale federale si è in presenza di vie di fatto, indipendentemente dal dolore causato, quando un’azione sul corpo di un’altra persona supera la misura generalmente usuale e socialmente accettata senza però arrivare a provocare un danno (p.es. schiaffi, pugni, calci, spinte forti, l’arruffamento di una pettinatura elaborata, il taglio di capelli, il versare un liquido addosso, ecc.). Vanno considerati vie di fatto anche leggeri danni alla salute che chiaramente comportano un disagio seppur passeggero (p. es. la somministrazione con violenza o l’inganno di sostanze liquide o gassose che causano conati di vomito, tosse o starnuti o che hanno un effetto lassativo)167. L’espressione comprende pure atti maneschi che causano escoriazioni, graffi, ematomi, contusioni, che non richiedono un particolare trattamento, guariscono rapidamente e non sono molto dolorose168. Le vie di fatto si distinguono dalle lesioni semplici per il fatto che non comportano alcun danno al corpo o alla salute. Tale distinzione, tuttavia, non è così netta e sovente è difficile da rilevare; pertanto il giudice dispone di un margine d’interpretazione relativamente grande.
Nel rapporto esplicativo della Convenzione si afferma che le Parti devono incriminare qualsiasi atto premeditato di violenza fisica contro un’altra persona, indipendentemente dal contesto in cui tale atto è perpetrato. L’espressione «violenza fisica» comprende pertanto le lesioni corporali causate dal ricorso diretta e illecita alla forza
166 RS 272.
167 Roth Andreas, Keshelava Tornike, in: Niggli Marcel Alexander, Wiprächtiger Hans (Ed.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, Art. 126 N 2 segg.
168 DTF 107 IV 40, 43; Roth Andreas A., Anne Berkemeier, in: Niggli Marcel Alexander, Wiprächtiger Hans (Ed.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, Art. 123 N 8.