Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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Secondo il paragrafo 2, le Parti devono garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.
Il CP prevede due sanzioni in denaro: la pena pecuniaria e la multa. Per fissare l’importo dell’aliquota giornaliera della pena pecuniaria, il giudice tiene conto della situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, segnatamente del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CP). Pure per commisurare la multa il giudice considera le condizioni dell’autore, anche se in misura minore rispetto alla pena pecuniaria (art. 106 cpv. 3 CP). In tal modo si garantisce che l’autore sia in grado di adempiere agli eventuali obblighi di mantenimento e di sostegno nei confronti della vittima malgrado la condanna. Non è tuttavia possibile evitare del tutto che anche i famigliari dell’autore – e quindi eventualmente la vittima stessa – siano toccati dalle ripercussioni del pagamento della pena pecuniaria o della multa.
Gli interessi finanziari della vittima sono inoltre protetti dall’articolo 73 CP. Se sono adempiute determinate condizioni, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta e fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione, beni patrimoniali che per principio spetterebbero allo Stato, ossia la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato, gli oggetti e i beni confiscati, le pretese di risarcimento e l’importo della cauzione preventiva prestata (art. 73 cpv. 1 CP). Questa norma consente di creare un equilibrio tra autore e danneggiato nonché di impedire che il danneggiato ne esca a mani vuote.
Con queste disposizioni, il diritto svizzero adempie i requisiti dell’articolo 48 della Convenzione.
2.6 Capitolo VI Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive
Le misure prescritte in questo capitolo sono attuate in particolare nel CPP, nel CC e in parte nelle leggi cantonali in materia di polizia.
2.6.1 Art. 49 Obblighi generali
Secondo il paragrafo 1, le Parti devono garantire che le indagini e i procedimenti penali siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.
Nel diritto svizzero questo obbligo è attuato dall’imperativo di celerità, sancito dall’articolo 5 CPP, secondo cui le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. Le persone danneggiate, considerate vittime ai sensi dell’articolo 116 capoverso 1 CPP, hanno diritti particolari di cui all’articolo 117 CPP, ossia hanno diritto a essere protette, a non rispondere e a essere informate. I diritti della personalità della vittima sono inoltre tutelati dalle autorità penali in ogni fase del procedimento (art. 152 cpv. CPP) ed essa può farsi accompagnare, oltre che dal suo patrocinatore, da una persona di fiducia in tutti gli atti procedurali (art. 152 cpv. 2 CPP). L’elenco dei diritti all’articolo 117 capoverso 1 non è esaustivo, e al capoverso 2 sono menzionate – di nuovo in modo non esaustivo – disposizioni di protezione supplementare a favore di vittime minorenni.