Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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Il paragrafo 2 chiede che, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, siano garantiti indagini e procedimenti efficaci.
Questa richiesta è attuata dai principi del diritto di procedura penale sanciti dagli articoli 3-11 CPP e precisati da numerose disposizioni del CPP190. Tra di essi sono fondamentali l’imperativo di garantire equità di trattamento (art. 3 cpv. 2 lett. c CPP), il principio dell’indipendenza dei giudici (art. 4 CPP) e la presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP). In relazione con la specificità di genere merita menzione particolare per esempio l’articolo 335 capoverso 4 CPP (composizione speciale dell’autorità giudicante in caso di reati contro l’integrità sessuale).
Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 49 della Convenzione.
2.6.2 Art. 50 Risposta immediata, prevenzione e protezione
Secondo l’articolo 50, le autorità incaricate dell’applicazione della legge devono agire in modo tempestivo e appropriato offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime di violenza (par. 1). Le autorità di perseguimento penale devono operare in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove (par. 2).
Conformemente all’articolo 28b capoverso 4 CC, i Cantoni designano un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura. Il Cantone di Berna per esempio ha disciplinato le modalità procedurali nella sua legge sulla polizia191, secondo cui (art. 29 cpv. 1 lett. f) la polizia cantonale può allontanare temporaneamente una persona da un luogo o impedirle l’accesso, se questa mette in pericolo o minaccia seriamente la vita o l’integrità psichica, fisica o sessuale di un’altra persona. Questa normativa si applica in particolare nei casi di violenza domestica. L’articolo 29a PolG BE stabilisce esplicitamente che nei casi di violenza domestica tale allontanamento o divieto d’accesso può riguardare il domicilio comune e le sue vicinanze immediate ed essere disposto per una durata di 14 giorni (cpv. 1). Le autorità rendono attente sia la persona oggetto dell’allontanamento o del divieto sia la vittima alla possibilità di usufruire di una consulenza (cpv. 2). Inoltre l’articolo 39 capoverso 1 lettera d PolG BE autorizza la polizia cantonale a penetrare in un luogo e perquisirlo se vi sono ragioni serie di presumere che una persona abbia bisogno di aiuto per proteggere la sua vita o integrità fisica.
L’avamprogetto di legge per migliorare la protezione delle vittime di violenza che modifica il CC, il CPC, il CP e il CPM, intende aggiungere, in adempimento della mozione Perrin192, una disposizione all’articolo 28b CC che istituisce una base legale grazie alla quale ordinare al potenziale autore di violenze ed eventualmente anche alla vittima di portare un dispositivo elettronico che ne segnala la posizione a una centrale, al fine di migliorare l’applicazione di un divieto di luogo o di contat-
190 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 21 dic. 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, 1034 e segg.
191 Polizeigesetz (PolG) vom 8. Jun. 1997, BSG 551.1.
192 09.4017 «Proteggere le mogli picchiate».