Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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to193 La Confederazione ha inoltre sottoposto a valutazione la protezione dalla violenza garantita dal diritto civile.
Agli articoli 149 e seguenti, il CPP prevede diverse misure protettive per determinate persone coinvolte nel procedimento. L’articolo 153 capoverso 1 CPP, per esempio, stabilisce che le vittime di reati contro l'integrità sessuale possano esigere che siano interrogate da una persona del loro stesso sesso. Un’ulteriore protezione è offerta dall’articolo 221 capoverso 2 CPP, secondo cui la carcerazione è ammissibile se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.
Durante il primo interrogatorio la polizia e il pubblico ministero informano compiutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale (art. 305 cpv. 1 CPP), nonché in merito all'indirizzo e i compiti dei consultori per le vittime, alla possibilità di chiedere diverse prestazioni d'aiuto e al termine per la presentazione di una domanda d'indennizzo e di riparazione morale (art. 305 cpv. 2 CPP). Se la vittima vi acconsente, il suo nome e il suo indirizzo sono trasmessi a un consultorio (art. 305 cpv. 3 CPP).
I consultori di aiuto alle vittime, infine, forniscono, eventualmente coinvolgendo terzi, il necessario sostegno (artt. 9 e segg. LAV), che comprende l’aiuto immediato e a più lungo termine di natura medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica. Le loro prestazioni hanno tuttavia carattere sussidiario (art. 4 LAV); è l’autore del reato che per principio deve compensare i danni causati. La vittima è inoltre sostenuta dalle assicurazioni sociali e sovente anche da quelle private. L’aiuto alle vittime compensa se del caso le prestazioni insufficienti di coloro che devono fornire in primo luogo il sostegno.
Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 50 della Convenzione.
2.6.3 Art. 51 Valutazione e gestione dei rischi
Il paragrafo 1 chiede che le autorità competenti valutino il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.
Quest’obbligo spetta in primo luogo ai Cantoni. Nell’autunno 2014 la Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) ha condotto un sondaggio presso tutti i Cantoni sulle strategie di gestione cantonale delle minacce. Tale gestione è definita come il riconoscimento, la valutazione e il disinnesco di minacce mediante la collaborazione sistematica e professionale tra le istituzioni dei Cantoni. Il livello di sviluppo e di attuazione di tali strategie differisce tra i vari Cantoni. Dalle prime esperienze emerge la grande importanza sia di sensibilizzare le organizzazioni e i responsabili coinvolti sulla funzione e la rilevanza di una gestione delle minacce sia di lavorare intensamente a livello di rete dopo tale informazione. Per quanto riguarda lo scambio di dati tra la polizia e gli altri organi cantonali coinvolti (in particolare i servizi di cui all’art. 28b CC, le autorità di protezione dei minori e degli adulti, le case protette per donne, i consultori per le vittime, i consultori per gli autori di reati, i giudici competenti per la protezione dell’unione coniugale, i servizi sociali) sono in primo luogo determinanti le leggi cantonali sulla protezione dei dati (art. 2 cpv. 1
193 Il Consiglio federale ha avviato la consultazione con decisione del 7 ottobre 2015.