Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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della legge del 19 giugno 1992194 sulla protezione dei dati, LPD, a contrario). In futuro la PSC presterà soprattutto lavoro di rete tra le cerchie specializzate e provvederà a sensibilizzare i decisori politici.

A livello federale, il postulato Feri195 ha incaricato il Consiglio federale di redigere un rapporto di base sulla gestione della minaccia in caso di violenza domestica e il 14 agosto 2013 l’Esecutivo ha proposto di accogliere il postulato. Occorre inoltre menzionare l’avamprogetto in adempimento della mozione Perrin (cfr. n. 2.6.2).

Secondo il paragrafo 2, la valutazione di cui al paragrafo 1 deve prendere in considerazione, in tutte le fasi dell’indagine e dell’applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

L’articolo 31 della legge del 20 giugno 1997196 sulle armi (LArm) prevede che l’autorità cantonale competente proceda al sequestro di armi in possesso di persone per le quali sussiste un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm, in particolare se vi è motivo di ritenere che tali persone esporranno a pericolo sé stessi o terzi. Ciò è per esempio il caso di persone che hanno già minacciato qualcuno con un’arma. Il contesto è sovente quello della violenza domestica. Non possono inoltre acquistare un’arma le persone iscritte nel casellario giudiziale in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso (p. es. per lesioni personali intenzionali) oppure reiterati (almeno due volte). Le armi sequestrate sono confiscate definitivamente se il rischio di utilizzazione abusiva persiste.

Il disegno di legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi197 mira inoltre a migliorare lo scambio d’informazioni tra le diverse autorità militari e civili competenti in materia di armi. Secondo il disegno, tali autorità devono essere immediatamente informate in merito ai possessori di armi che denotano un potenziale di abuso affinché le armi possano essere sequestrate senza indugi. Concretamente, occorre sancire un obbligo di comunicazione nel CPP. Chi coordina il procedimento deve informare l’autorità militare competente riguardo ai procedimenti penali pendenti se sussistono seri segni o indizi che il sospettato possa esporre a pericolo sé stesso o terzi con un’arma da fuoco. La revisione parziale della legge sulle armi istituisce la base legale affinché le autorità civili o militari possano essere informate attivamente mediante la piattaforma d’informazione in materia di armi ARMADA, gestita dalla Confederazione, in merito a rifiuti o revoche di autorizzazioni o ritiri di armi da fuoco. In tal modo le autorità competenti possono esaminare se sussistano motivi che giustificano il ritiro dell’arma. La revisione parziale istituisce anche una base legale che consenta l’interconnessione tra i registri cantonali delle armi e il collegamento ad ARMADA. In una disposizione transitoria è anche previsto un obbligo di dichiarare le armi da fuoco non ancora registrate al momento dell’entrata in vigore della modifica. La violazione intenzionale dell’obbligo di dichiarazione sarà sanzionata con una multa.

Nel quadro di un procedimento penale possono essere sequestrate le armi che saranno presumibilmente confiscate (art. 263 cpv. 1 lett. d CPP). La confisca è eseguita in

194 RS 235.1

195 13.3441 «Gestione della minaccia in caso di violenza domestica. Panoramica del quadro giuridico e definizione nazionale del concetto»

196 RS 514.54

197 FF 2014 321.