Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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seguito in applicazione dell’articolo 69 CP. Se non ha luogo un procedimento penale
– ad esempio poiché, nel caso di un reato perseguibile su querela, non è stata depositata alcuna denuncia, per cui non è possibile perseguire penalmente l’autore – è possibile eseguire una procedura indipendente di confisca in virtù dell’articolo 376 e seguenti CPP.
Il diritto svizzero adempie pertanto già i requisiti dell’articolo 51 della Convenzione.
2.6.4 Art. 52 Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice
Secondo l’articolo 52, le Parti devono garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all’autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l’accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima.
Si può rimandare ai commenti relativi agli articoli 34 e 50. Per garantire un intervento immediato, i Cantoni designano, conformemente all’articolo 28b capoverso 4 CC, un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi. Il medesimo articolo consente inoltre al giudice di ordinare divieti di avvicinarsi, trattenersi in determinati luoghi o mettersi in contatto con la vittima. Queste misure protettive possono essere ordinate anche come provvedimenti cautelari quando l'instante rende verosimile che sia incombente o già in atto una lesione della sua personalità mediante violenza, minacce o insidie (art. 261 cpv. 1 CPC). In caso di particolare urgenza il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte (cosiddetti provvedimenti superprovvisionali, art. 265 cpv. 1 CPC). Le leggi cantonali in materia di polizia prevedono inoltre a titolo precauzionale la possibilità del fermo preventivo.
Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 52 della Convenzione.
2.6.5 Art. 53 Ordinanze di ingiunzione o di protezione
L’articolo 53 prevede che le Parti adottino le misure necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione (par. 1). Il paragrafo 2 elenca vari criteri per tali ingiunzioni o divieti. Secondo il paragrafo 3, infine, le Parti devono garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.
Per quanto riguarda i divieti di mettersi in contatto e di avvicinarsi, nonché le misure di protezione per le vittime, si può fare riferimento ai commenti agli articoli 34, 51 e 52.
Le misure protettive di cui all’articolo 28b CC possono essere adottate a prescindere da altre procedure. Il rispetto dei divieti e delle ingiunzioni può essere vincolato a una comminatoria della pena secondo l’articolo 292 CP (Disobbedienza a decisioni dell'autorità). Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.