Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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2.6.7 Art. 55 Procedimenti d’ufficio e ex parte
Secondo l’articolo 55, le Parti devono garantire che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35 (Violenza fisica), 36 (Violenza sessuale), 37 (Matrimonio forzato), 38 (Mutilazioni genitali femminili) e 39 (Aborto forzato e sterilizzazione forzata) della Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia (par. 1). È possibile formulare una riserva secondo cui l’articolo 55 capoverso 1 esaminato insieme all’articolo 35 non è applicabile o è applicabile solo in casi particolari per quanto riguarda i reati minori (art. 78 par. 2 terzo trattino).
Le fattispecie di reato determinanti sono perseguite d’ufficio costituiscono un’eccezione, ma solo parzialmente, le lesioni semplici (art. 123 CP) e le vie di fatto (art. 126 CP). Nel dettaglio, la situazione giuridica relativa agli articoli 123 e 126 CP si presenta come segue: le lesioni semplici e le vie di fatto sono per principio perseguite a querela di parte ma sono perseguite d’ufficio (art. 123 n. 2 e art. 126 n. 2 CP) se il colpevole
- ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura,
- è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio,
- è il partner registrato o l’ex partner registrato della vittima e ha agito durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento,
- è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.
Nel caso delle vie di fatto viene inoltre presupposto che il colpevole abbia agito reiteratamente.
Nel campo d’applicazione della Convenzione, le due norme penali corrispondono dunque in linea di principio a reati d’ufficio. La Convezione prevede tuttavia casi limite di lesioni semplici e vie di fatto perseguibili soltanto a querela di parte (p. es. lesioni semplici e vie di fatto contro donne in luoghi pubblici o in ambito privato tra fratelli o sorelle). Dato che la Svizzera adempie la maggior parte dei requisiti della Convenzione per quanto riguarda i reati perseguiti d’ufficio e di conseguenza solo una piccola parte delle lesioni semplici previste dalla Convenzione è perseguita a querela di parte, non sarebbe opportuno modificare il sistema differenziato del diritto nazionale. Pertanto la Svizzera ricorre alla suddetta possibilità di formulare una riserva secondo cui determinate forme lievi di violenza fisica di cui agli articoli 123 e 126 CP non sono perseguite d’ufficio, nonostante l’articolo 126 CP non sia strettamente necessario per l’attuazione della Convenzione (cfr. i commenti all’art. 35 della Convenzione, n. 2.5.7).
Per quanto riguarda le forme (più lievi) di violenza all’interno dei rapporti di coppia è pertinente anche l’articolo 55a CP. Secondo il capoverso 1 del precitato articolo, in caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3-5) e vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbise c) il pubblico ministero e il giudice possono sospendere il procedimento se la vittima è il coniuge dell’autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio, se è il partner registrato dell’autore e il fatto è stato commesso durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo