Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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scioglimento, o se è il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, dell’autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione. Il procedimento può essere sospeso se la vittima lo richiede o acconsente alla domanda dell’autorità competente (cpv. 1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’autorità non può proseguire il procedimento contro la volontà della vittima203. È possibile revocare il consenso entro sei mesi dalla sospensione (cpv. 2). Qualora il consenso non sia revocato, il pubblico ministero e il giudice dispongono l'abbandono del procedimento (cpv. 3). Questa disposizione procedurale tiene conto degli interessi delle vittime che non desiderano avviare un procedimento penale nel loro ambiente sociale prossimo. Essa costituisce un’eccezione al principio dell’istruzione d’ufficio richiesta in tutti i casi dalla Convenzione e pertanto la Svizzera formula una riserva anche in questo ambito.
L’articolo 55a CP sarà tuttavia prevedibilmente riveduto nel quadro dell’avamprogetto di legge per migliorare la protezione delle vittime di violenza che modifica il CC, il CPC, il CP e il CPM204. Dal punto di vista del diritto penale l’avamprogetto citato intende rivedere le disposizioni che disciplinano la sospensione dei procedimenti penali per lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minacce o coazione nei rapporti di coppia. Al fine di alleggerire l’onere della vittima, la normativa proposta intende modificare gli articoli 55a CP e 46b CPM anzitutto non facendo più dipendere la prosecuzione del procedimento penale esclusivamente dalla volontà manifesta della vittima, ma affidando la responsabilità di sospenderlo, riprenderlo o abbandonarlo alle autorità in grado di considerare e valutare altre circostanze oltre alla dichiarazione della vittima come il comportamento dell’imputato ed eventualmente della partecipazione di quest’ultimo a un programma rieducativo contro la violenza. n secondo luogo, i procedimenti per i casi di sospetta recidiva non possono più essere sospesi,, per esempio se l’imputato è già stato per un reato commesso contro la vita e l’integrità, la libertà o l’integrità sessuale del partner attuale o di uno precedente. Infine, l’avamprogetto prevede che l’autorità competente senta nuovamente la vittima, che dovrà confermare di voler abbandonare il procedimento, prima di procedere in tal senso. Queste modifiche di legge attuano quanto richiesto dalla mozione Keller-Sutter205 e le conoscenze acquisite nell’ambito del rapporto sulla mozione Heim206. Al contempo soddisfano ancora più ampiamente i requisiti della Convenzione.
Secondo il paragrafo 2, le Parti devono garantire la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari. Vanno fornite prestazioni di natura pratica/psicologia e non giuridica207. La vittima ai sensi del CPP può inoltre farsi accompagnare, oltre che dal suo patrocinatore, da una persona di fiducia (art. 152 cpv. 2 CPP)
203 Decisione del Tribunale federale 6S.454/2004 del 21 mar. 2006 consid. 3 con riferimento a FF 2003 1732, 1736; 6B_835/2009 del 21 dic. 2009 consid. 4.2.
204 Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione con decisione del
7 ottobre 2015.
205 12.4025 «Proteggere meglio le vittime di violenza domestica»
206 09.3059 «Arginare la violenza domestica»
207 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 282.