Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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Ricorrendo alla suddetta possibilità di formulare riserve, il diritto svizzero adempie interamente i requisiti dell’articolo 55 della Convenzione.

2.6.8 Art. 56 Misure di protezione

Secondo il paragrafo 1, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare le misure elencate di seguito.

Le Parti devono garantire che le vittime siano protette insieme alle loro famiglie e ai testimoni dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni (lett. a). Gli articoli 149 e seguenti CPP, già menzionati in precedenza (cfr. i commenti agli art. 26 e 50) elencano diverse misure protettive che chi dirige il procedimento può adottare su domanda o d’ufficio. L’adozione di tali misure presuppone che vi sia motivo di ritenere che un testimone o una persona informata sui fatti possa, a causa del suo coinvolgimento nel procedimento, esporre se stesso o una persona con cui ha un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 CPP a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio. A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente garantendo l'anonimato alla persona da proteggere, svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse, accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse, modificando l'aspetto o la voce della persona da proteggere oppure schermandola, e infine ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti (art. 149 cpv. 2 lett. a-e CPP). L’articolo 169 capoverso 3 CPP consente a chiunque di rifiutare la testimonianza se con la sua deposizione esporrebbe a un grave pericolo impossibile da evitare con misure protettive, la sua vita o la sua integrità fisica o la vita o l’integrità fisica di una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1-3.

La vittima può domandare alle autorità penali di evitarle di incontrare l'imputato. A tal scopo le autorità possono interrogare la vittima senza la presenza delle parti oppure modificarne l’aspetto o la voce (art. 152 cpv. 3 in combinato disposto con art. 149 cpv. 2 lett. b e d CPP; cfr. anche i commenti alla lettera g).

La lettera b obbliga le Parti a garantire che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l’autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva. L’articolo 214 capoverso 4 CPP prevede di informare la vittima ai sensi del CPP in merito alla disposizione o alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un’eventuale fuga dell’imputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato.

Attualmente taluni codici cantonali prevedono di segnalare la scarcerazione del condannato. L’articolo 21 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure del Cantone di Berna208 prescrive ad esempio che la vittima ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LAV sia informata, su richiesta motivata, in anticipo sulla durata e sulla data dei permessi di libera uscita e sulla data dell’interruzione della detenzione, sulla liberazione anticipata o definitiva del detenuto nonché su una sua eventuale fuga e sul suo conseguente arresto. A livello federale finora mancava una normativa sul diritto di essere informati a procedimento penale concluso, ossia durante

208 Gesetz über den Straf- und Massnahmenvollzug, BSG 341.1.