Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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La lettera e obbliga le Parti a fornire alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione. Come già menzionato, il CPP consente alla vittima di partecipare al procedimento in veste di accusatore privato. In tal modo essa ha il diritto di far capo a un patrocinatore per tutelare i suoi interessi (art. 107 cpv. 1 lett. c e art. 127 CPP). Se sono soddisfatti determinati presupposti, chi dirige il procedimento può accordare il gratuito patrocinio all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili (art. 136 CPP; cfr. anche i commenti all’articolo 57).
Secondo la lettera f, le Parti devono garantire che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima, ossia impedire la diffusione di tutte le informazioni che potrebbero aiutare a identificarla. La vittima ai sensi del CPP ha il diritto alla protezione della personalità (art. 117 cpv. 1 lett. a CPP). Se interessi degni di protezione della vittima lo esigono, il giudice può disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte a porte chiuse (art. 70 cpv. 1 lett. a CPP, v. anche il cpv. 3). Secondo l’articolo 47 capoverso 4 CPP, le autorità e i privati possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgare l'identità della vittima unicamente a condizioni ben precise.
La lettera g obbliga le Parti ad assicurare, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all’interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine. Tale questione è disciplinata all’articolo 152 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 149 capoverso 2 lettere b e d CPP. Secondo tali disposizioni la vittima può chiedere alle autorità penali di evitarle l’incontro con l’imputato. A tal scopo, per tenere conto del diritto dell’imputato di essere sentito, possono interrogare la vittima senza la presenza delle parti o modificarne l’aspetto o la voce. Con il termine «incontro» non si intende solo il confronto, ma anche qualsiasi contatto nell’ambito d’influenza delle autorità, che devono pertanto anche evitare, mediante misure organizzative adeguate, che la vittima possa incrociare l’imputato per esempio mentre attende l’interrogatorio. A determinate condizioni può tuttavia essere ordinato un confronto (art. 152 cpv. 4 e 153 cpv. 2 CPP; in caso di vittime minorenni: art. 154 cpv. 4 lett. a CPP); ciò non è escluso dalla Convenzione in quanto il contatto deve essere evitato «ove possibile».
Secondo la lettera h, le Parti devono fornire alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti. L’articolo 68 capoverso 1 CPP prevede che se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. L’indipendenza di quest’ultimo è garantita dal fatto che è soggetto alle disposizioni sulla ricusazione (art. 56 in combinato disposto con art. 183 cpv. 3 in combinato disposto con art. 68 cpv. 5 CPP). La falsa traduzione intenzionale è punibile (art. 184 cpv. 2 lett. f CPP in combinato disposto con art. 307 CP). Possono essere nominati traduttori le persone che dispongono delle necessarie conoscenze e capacità (art. 68 cpv. 5 in combinato disposto con art. 183 cpv. 1 CPP). Se la vittima costituitasi accusatore privato o il suo patrocinatore non sono in grado di ritrovarsi nel procedimento e di tutelare i propri diritti a causa di difficoltà linguistiche, chi dirige il procedimento le accorda eventualmente il gratuito patrocinio (art. 136 cpv. 2 lett. c CPP) a condizione che sia sprovvista dei mezzi necessari e l’azione civile non appaia priva di possibilità di successo (art. 136 cpv. 1 lett. a e b CPP).
La lettera i prescrive alle Parti di consentire alle vittime di testimoniare in aula senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato,