Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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l’esecuzione delle pene e delle misure. Con l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 09.430 Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, il diritto federale viene completato in modo corrispondente. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2016.

Secondo la lettera c, le vittime devono essere informate dello stato delle indagini o del procedimento che le concerne in quanto vittime, ossia dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell’ambito del procedimento e dell’esito del giudizio.

La vittima ai sensi del CPP ha diritto a essere informata (art. 117 cpv. 1 lett. e CPP). Al momento del primo interrogatorio da parte della polizia e del pubblico ministero (art. 305 CPP) o al più tardi della preparazione del dibattimento (art. 330 cpv. 3 CPP), la vittima è informata sui suoi diritti e obblighi nel procedimento penale, nonché sull’indirizzo e i compiti dei consultori per le vittime di reati, sulla possibilità di chiedere diverse prestazioni dell’aiuto alle vittime e sul termine per la presentazione di una domanda d’indennizzo e di riparazione morale. Le viene inoltre notificata la sospensione del procedimento (art. 314 cpv. 4 CPP), il decreto di non luogo a procedere (art. 310 in combinato disposto con art. 321 cpv. 1 lett. b CPP) e il decreto d’abbandono (art. 321 cpv. 1 lett. b CPP) nonché l’atto d’accusa e l’eventuale rapporto finale (art. 327 cpv. 1 lett. c CPP). Dall’articolo 105 capoverso 2 CPP si evince inoltre che, se direttamente lesa nei suoi diritti, anche la vittima, che non si sia (ancora) costituita accusatore privato, fruisce dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi. Tali diritti sono in particolare quello di essere sentiti (art. 107 CPP) e di conseguenza quello di esaminare gli atti (art. 101 CPP). In quanto accusatore privato, la vittima ottiene la qualità di parte, per cui le spetta pure il diritto di partecipare agli interrogatori e di presenziare alle ispezioni da parte del pubblico ministero e del giudice (art. 147 CPP). Sempre come accusatore privato è citata a comparire al dibattimento (art. 331 cpv. 4 CPP) e le è comunicata la sentenza (art. 351 cpv. 3 in combinato disposto con art. 84 CPP).

Conformemente al rapporto esplicativo della Convenzione, anche i famigliari della vittima devono essere informati adeguatamente. Nel CPP i congiunti sono menzionati esplicitamente in diversi punti. Sono considerati congiunti della vittima ai sensi del CPP il suo coniuge, i suoi figli e genitori, nonché le altre persone a lei unite da legami analoghi (art. 116 cpv. 2 CPP). Come le vittime, essi sono informati sull’aiuto alle vittime e sui loro diritti e obblighi nel procedimento penale (art. 305 cpv. 4 CPP). Se fanno valere pretese civili, i congiunti godono degli stessi diritti della vittima (art. 117 cpv. 3 CPP). Possono costituirsi accusatore privato se fanno valere proprie pretese civili nei riguardi dell'imputato (art. 122 cpv. 2 CPP). In tal modo ottengono la qualità di parte, per cui ottengono i conseguenti diritti.

Secondo la lettera d, le Parti devono offrire alle vittime la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e devono garantire che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione. Conformemente al CPP, la vittima deve costituirsi accusatore privato per ottenere i diritti di parte (art. 104 cpv. 1 lett. b e 118 e segg. CPP). In il diritto di essere sentiti è preservato consentendo alla parte segnatamente di esaminare gli atti, di partecipare agli atti procedurali, di far capo a un patrocinatore, di esprimersi sulla causa e sulla procedura e di presentare istanze probatorie (art. 107 cpv. 1 CPP). In quanto parte, la vittima può presentare in ogni tempo memorie e istanze a chi dirige il procedimento (art. 109 cpv. 1 CPP).