Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 66Fedlex · Rapporto esplicativo

grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili. Queste prescrizioni sono attuate dal CPP (cfr. i commenti alle lett. a e g).

Il paragrafo 2 prescrive misure di protezione specifiche per i bambini. Per quanto riguarda la posizione dei bambini in quanto testimoni nel quadro di procedimenti penali si confrontino i commenti all’articolo 26. Se sono vittime ai sensi dell’articolo 116 capoverso 1 CPP, ai bambini spettano i summenzionati diritti particolari di cui all’articolo 117 capoversi 1 e 2 CPP. Secondo l’articolo 319 capoverso 2 CPP, a determinate condizioni il pubblico ministero può abbandonare a titolo eccezionale un procedimento che coinvolge una vittima minorenne: l’interesse di quest’ultima prevale sull’interesse dello Stato al perseguimento penale. Questa disposizione tiene conto del grande onere che un procedimento penale può significare per un minore.

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 56 della Convenzione.

2.6.9 Art. 57 Gratuito patrocinio

L’articolo 57 obbliga le Parti a garantire che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

A tutela dei suoi interessi, la vittima può avvalersi del patrocinio in qualità di danneggiato, di testimone o di accusatore privato (art. 127 cpv. 1 in combinato disposto con gli artt. 105 o 107 cpv. 1 lett. c CPP). Chi dirige il procedimento può accordare il gratuito patrocinio all'accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili (art. 136 CPP). Il gratuito patrocinio comprende, secondo l’articolo 136 capoverso 2 lettera c CPP, anche la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell'accusatore privato. Le condizioni per il gratuito patrocinio sono che l’accusatore privato sia sprovvisto dei mezzi necessari e che l’azione civile non appaia priva di probabilità di successo (art. 136 cpv. 1 lett. a e b CPP).

Se queste due condizioni sono adempiute, alla vittima che ha intentato una causa civile contro l’autore del reato può essere accordato un patrocinatore gratuito. Se le condizioni non sono adempiute, i costi di un avvocato possono eventualmente essere assunti da un consultorio per l’aiuto alle vittime (art. 13 e 14 LAV), per esempio se la vittima partecipa al procedimento come parte in giudizio penale e non civile (art. 119 cpv. 2 CPP) poiché presenta una certa dipendenza economica dall’imputato. L’aiuto di un consultorio ai sensi della LAV è sussidiario rispetto al gratuito patrocinio di cui all’articolo 136 CPP.

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 57 della Convenzione.

2.6.10 Art. 58 Prescrizione

Le Parti devono garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36 (Violenza sessuale), 37 (Matrimonio forzato), 38 (Mutilazioni genitali femminili) e 39 (Aborto forzato e sterilizzazione forzata) della Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età. Può essere formulata una riserva secondo cui, relativamente agli articoli 37, 38 e 39, questa disposizione non è applicata o lo è solo in particolari casi o circostanze (art. 78 cpv. 2 quarto trattino).

Secondo l’articolo 97 capoverso 2 CP, l’azione penale per determinati reati, segnatamente quelli di cui agli articoli 122, 124, 187, 188, 189-191 CP, diretti contro