Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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minori di sedici anni, non si prescrive mai prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni. Se al momento del reato la vittima è maggiore di sedici anni, il termine di prescrizione ordinario è di quindici anni. I termini di prescrizione per il perseguimento dei reati di cui agli articoli 36, 38 e 39 (per quanto riguarda la sterilizzazione forzata, considerata una lesione grave ai sensi dell’articolo 122 CP) sono pertanto sufficientemente lunghi.

Ai reati del matrimonio forzato (art. 181a CP, art. 37 della Convenzione) e dell’aborto forzato (art. 118 cpv. 2 CP, art. 39 della Convenzione) è applicabile il termine di prescrizione ordinario di quindici anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP). Per quanto riguarda l’aborto forzato questo termine è sufficiente, dato che fattori biologici escludono la realizzazione della fattispecie nel caso di bambini piccoli. Per contro, va chiarito se, nel caso del matrimonio forzato il diritto vigente adempie i requisiti della Convenzione. Secondo il diritto civile svizzero, il matrimonio con minorenni non è valido. Se un bambino è vittima a soli dieci anni di un matrimonio forzato all’estero che anni dopo dà adito a un’azione penale in Svizzera, il termine di prescrizione ordinario di quindici anni è sufficiente ai sensi della Convenzione. Di fatto tale termine corrisponde inoltre n al termine di prescrizione prolungato per determinati reati ai sensi dell’articolo 97 capoverso 2 CP, secondo cui il reato non si prescrive prima del compimento del venticinquesimo anno di età della vittima. Nella prassi, i casi in cui il bambino forzato al matrimonio è ancora più piccolo sono rari. Il termine di prescrizione sarebbe problematico in rapporto alla Convenzione soltanto nel caso di matrimoni forzati con bambini di meno di cinque anni. Non è necessario formulare una riserva per coprire questi casi limite teoretici.

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 58.

2.7 Capitolo VII Migrazione e asilo

2.7.1 Art. 59 Status di residente

Il paragrafo 1 impone alle Parti di garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale. È possibile formulare una riserva secondo cui questa disposizione non è applicabile o è applicabile solo in casi particolari (art. 78 par. 2 quinto trattino).

L’articolo 50 LStr accorda ai coniugi di svizzeri e di stranieri domiciliati (permesso C) il diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento della comunità familiare in particolare se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera. Possono segnatamente essere gravi motivi personali il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa. I coniugi di titolari del permesso di dimora o del permesso di soggiorno di breve durata (permessi B e L, art. 44 e 45 LStr), per contro, non hanno questo diritto e nel loro caso sono le competenti autorità in materia di migrazione a decidere sulla