Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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proroga del permesso per gravi motivi personali209. Nel caso dei coniugi di persone ammesse provvisoriamente (art. 85 cpv. 7 LStr) è possibile tenere conto di motivi importanti quali la violenza domestica nel quadro della proroga dell’ammissione provvisoria così come di un successivo esame dei casi personali particolarmente gravi secondo l’articolo 84 capoverso 5 LStr. Anche in questo ambito gli interessati non vantano alcun diritto all’applicazione di tale norma.

Il paragrafo 1 dell’articolo 59 prevede inoltre un analogo diritto di dimora per il partner. In Svizzera si dovrebbe utilizzare il termine di convivente al fine di evitare confusione con il partner omosessuale di un’unione domestica registrata. Ciò significa che a uno straniero ammesso al ricongiungimento familiare come convivente può essere rilasciato, dopo la separazione, un permesso per casi personali particolarmente gravi se è vittima di violenza domestica. Nella prassi questi casi sono rari, dato che i conviventi sono ammessi al ricongiungimento familiare solo a condizioni assai restrittive. L’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStr fornisce una base legale per un’ammissione nei casi particolarmente gravi, ma non si tratta di un diritto vero e proprio.

Nella legislazione svizzera, il diritto di ottenere un permesso di dimora dipende dallo status di soggiorno della persona interessata. Dato che l’articolo 59 della Convenzione sancisce un diritto legale, lasciando al diritto interno il solo compito di strutturarlo, la Svizzera ricorre alla suddetta possibilità di formulare una riserva secondo cui, in caso di scioglimento del matrimonio o della convivenza, i coniugi e i conviventi di titolari del permesso di dimora o del permesso di soggiorno di breve durata e di persone ammesse provvisoriamente che sono stati vittima di violenza nel rapporto di coppia non hanno diritto a un permesso di soggiorno autonomo.

Il paragrafo 2 si riferisce al caso in cui una vittima, che ha ricongiunto il coniuge in Svizzera, debba lasciare il nostro Paese perché il coniuge è stato espulso. Dato che il permesso per stranieri di una persona, che si trova in Svizzera grazie al ricongiungimento familiare, dipende dal permesso del coniuge che già vi si trovava, è necessario che la vittima, mediante una sospensione dell’esecuzione, possa richiedere un permesso autonomo. Le misure richieste al paragrafo 2 corrispondono alla prassi vigente in Svizzera. Se, nel corso di una procedura di espulsione (nella terminologia svizzera una procedura di revoca e di allontanamento) nei confronti di entrambi i coniugi (o conviventi), una vittima fa valere di fronte alle autorità la violenza coniugale subita, è possibile esaminare l’opportunità di concederle un permesso autonomo secondo il paragrafo 1 della Convenzione rispettivamente gli articoli 50 LStr e 77 OASA, nel quadro della procedura in corso. In questo ambito, un ricorso ha per principio un effetto sospensivo.

Il paragrafo 3 impone alle Parti di rilasciare un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime di violenza domestica e/o contro le donne quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale (lett. a). Vanno considerati aspetti quali la salute, la sicurezza, la situazione familiare o la situazione nel Paese di provenienza210. Questi aspetti corrispondono ai criteri applicati nel diritto svizzero (art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr nonché art 77 OASA in combinato disposto con art. 31 cpv. 1 OASA) per valutare i casi

209 Art. 77 dell’ordinanza del 24 ott. 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA; RS 142.201.

210 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 307.