Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 40 pagine

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L’OMCT è del parere che, in caso di trasferimento di effettivi di assicurati, in collaborazione con la FINMA, devono essere tutelati i diritti soggettivi degli assicurati trasferiti anche per le assicurazioni complementari, con la garanzia di poter contare su una copertura equivalente a quella di cui disponevano in precedenza. La collaborazione tra autorità di vigilanza in questo senso deve essere formalmente codificata attraverso un capoverso 3 (nuovo) del tenore seguente: «D’intesa con l’autorità di vigilanza nelle assicurazioni complementari, agli assicurati oggetto di trasferimento deve essere garantita una copertura assicurativa complementare equivalente.»

Articolo 75 Verifica delle transazioni tra assicuratore e altre imprese

PPD, PLR, USC, santésuisse, gli assicuratori Assura, Visana e ÖKK, SVK, FER ed EX-PERTsuisse criticano questa disposizione che, a loro modo di vedere, disattende la volontà del legislatore di non inserire nella LVAMal il principio della vigilanza sui gruppi. A loro modo di vedere, infatti, subordinando qualsiasi transazione interna ed esterna a un gruppo all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza, l'OVAMal va ben oltre la LVAMal. L’esame preliminare delle transazioni da parte dell’autorità di vigilanza costituisce un’interferenza inammissibile nella libertà imprenditoriale e introduce la vigilanza sui gruppi espressamente rifiutata dal legislatore. Il SAB propone di riformulare le disposizioni sulle transazioni ridimensionandone la portata.

FMH, USAM e gli assicuratori Turbenthal e Groupe Mutuel chiedono lo stralcio dell’articolo 75.

MFE propone di stralciare la verifica da parte delle autorità o di limitarla ai casi in cui sussistano sospetti fondati.

Il PPD chiede di stralciare l’obbligo degli assicuratori di sottoporre le proprie transazioni all’autorità di vigilanza per verifica 15 giorni prima che esse esplichino i loro effetti giuridici.

Altri partecipanti all’indagine conoscitiva, segnatamente PS, USS, ASMAC e le organizzazioni per la protezione dei consumatori SKS-FPC, FRC e ACSI, approvano esplicitamente questa disposizione. Secondo il PS, l’articolo 75 costituisce la base minima assolutamente necessaria per poter controllare i flussi finanziari.

Capoverso 1

economiesuisse, medswiss.net, SVV-ASA, RVK, curafutura, gli assicuratori CSS e Helsana ritengono che questa disposizione vada oltre la base legale, ingerisca nelle competenze gestionali degli assicuratori, comporti una marea insensata di invii all’autorità di vigilanza e sia di difficile applicazione. Propongono pertanto di riformularla come segue: «L’autorità di vigilanza verifica le transazioni tra un assicuratore attivo nell’assicurazione sociale malattie e un'altra impresa se sussistono sospetti fondati. Un sospetto fondato sussiste se l’ufficio di revisione esterno, nell’ambito della sua verifica ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 lettera b LVAMal, constata che una transazione non è stata effettuata alle normali condizioni di mercato oppure in caso di dubbi fondati riguardo al rispetto del principio della destinazione vincolata delle risorse.»

Capoversi 2, 3 e 4

I fautori della riformulazione del capoverso 1 chiedono anche lo stralcio dei capoversi 2, 3 e 4.

Articolo 76 Disposizioni applicabili alle società holding

La SVK esprime un giudizio critico su questa disposizione.

Gli assicuratori Turbenthal, Visana e Groupe Mutuel ne chiedono lo stralcio.

Le organizzazioni per la protezione dei consumatori SKS-FPC e ACSI la accolgono favorevolmente.