Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 40 pagine

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l’articolo 17 LPD secondo cui gli organi federali possono trattare i dati degni di particolare protezione soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale, ciò che non è manifestamente il caso in questa sede.

economiesuisse osserva che questo articolo esige la trasmissione di una quantità eccessiva di dati troppo dettagliati. Il rischio di creare un cimitero di dati è quindi alto. Agli assicuratorimalattie si chiede inoltre di trasmettere indicazioni superflue, facendo aumentare inutilmente i costi amministrativi. economiesuisse chiede pertanto di ridimensionare sensibilmente la portata dell’articolo 83 capoverso 1, in particolare delle lettere b, c, e, f e h, nonché di stralciare i capoversi 5-7.

Riguardo alla compensazione dei rischi, curafutura, Helsana e CSS fanno notare che quelli richiesti non sono dati relativi alla vigilanza, bensì indicazioni necessarie per attuare la compensazione dei rischi. curafutura propone di disciplinare la raccolta di dati ai fini della compensazione dei rischi separatamente nella pertinente ordinanza (OCoR). I partecipanti all’indagine conoscitiva menzionati propongono quindi di riformulare l’articolo 83 capoverso 1 come segue: «L’assicuratore trasmette all’autorità di vigilanza in forma aggregata in particolare i dati seguenti: a. l’età, il sesso e il luogo di residenza degli assicurati» e di stralciare le lettere b, c, e, f e h del capoverso 1 nonché i capoversi 5-7.

Secondo SASIS e santésuisse, l’intero articolo 83 OVAMal deve essere messo in discussione. La trasmissione di dati individuali per «farne scorta» è sproporzionata. Inoltre, l’anonimato degli assicurati non è sempre garantito. In ogni caso, l’onere imposto agli assicuratori-malattie per la messa a disposizione dei dati deve essere ridotto al minimo (cfr. art. 82 cpv. 2 OVAMal).

Il capoverso 1 lettera e stabilisce che gli assicuratori devono trasmettere i dati relativi alle fatture ricevute. Concretamente, la trasmissione di tali dati comprendenti il numero di fattura, l’indicazione dell’assicurato, il numero RCC del fornitore di prestazioni e la posizione tariffale comporta di fatto l’invio elettronico a Berna di tutti i giustificativi contabili (ca. 80-100 milioni l’anno). Questa disposizione è pertanto sproporzionata e costituisce un classico caso di accumulo di dati, responsabile di un onere finanziario supplementare considerevole a carico sia degli assicuratori sia dell’UFSP.

SASIS e santésuisse non capiscono per quale motivo l’UFSP esiga dagli assicuratori questo livello di dettaglio per fornitore di prestazioni e posizione tariffale quando l’UST richiede già questi dati (dati variabili e anagrafici) direttamente ai fornitori di prestazioni mediche (progetto MARS, statistica degli ospedali DRG).

La SASIS riconosce in linea di principio la necessità di rilevare i dati per assicurato al posto di quelli non critici sui gruppi di assicurati raccolti sinora (p. es. in funzione della fascia di età, del sesso, del Cantone di residenza ecc.). L’approccio dell’ordinanza volto a raccogliere tutte le fatture per paziente è alquanto critico e incompatibile con il modo di procedere della SASIS. Inoltre, dal 2016, nel pool dei dati e delle tariffe i dati esistenti saranno dettagliati anche per assicurato anonimizzato e provvisti di un numero progressivo non significativo. La SASIP è disposta a mettere a disposizione dell’UFSP anche questi dati dettagliati relativi al settore ambulatoriale e stazionario, ma né la SASIS né l’UFSP potranno creare un collegamento tra questi dati e il numero AVS, critico dal punto di vista della protezione dei dati.

Il capoverso 1 lettera f stabilisce che i dati per paziente devono indicare chi ha fornito o prescritto la prestazione, eppure attualmente non esiste alcun obbligo diretto per i fornitori di prestazioni di documentare o indicare sulla fattura le prestazioni prescritte.

Il capoverso 2 esige che i dati siano trasmessi in formato digitale. Secondo la SASIS, la sua attuazione a questo livello di dettaglio pone parecchi problemi vista la mancanza di requisiti qualitativi e di sanzioni pertinenti soprattutto per i fornitori di prestazioni. L'elaborazione completa dei dati secondo quanto prescritto si prospetta molto difficoltosa. In base all’esperienza del pool tariffale, la quota di giustificativi per posizione tariffale disponibili in formato elettronico si situa tra il 60 e l’80 per cento (fatture cartacee, fatturazioni forfettarie, settore delle cure, riabilitazione, psichiatria ecc.). Inoltre, questa disposizione costringe gli assicuratori a trasmettere le loro fatture per posizione tariffale, mentre i fornitori di prestazioni mediche non sono