Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/152: Ordinanza sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag) · 18 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
Il numero di registro dovrebbe essere rilasciato solo se la notifica soddisfa integralmente le condizioni. Le associazioni industriali auspicano inoltre che le informazioni sui diritti di utilizzazione e di trasmissione debbano essere notificate solo se non sono confidenziali. Anche Swissuniversities teme che la pubblicazione di informazioni da parte della Confederazione possa mettere a rischio la proprietà intellettuale delle scuole universitarie. L’industria propone inoltre di stralciare le informazioni sugli utenti successivi dall’obbligo di notifica. Non è chiaro se s’intendano solo gli utenti successivi al momento della notifica o tutti gli utenti successivi. Se s’intendono tutti gli utenti successivi, la notifica dovrebbe essere rinnovata continuamente con il passare del tempo. Un obbligo permanente del genere è respinto.
Le organizzazioni e le imprese partecipanti che operano nel settore dell’allevamento osservano che esse sono già tenute a documentare completamente l’origine delle risorse genetiche animali utilizzate secondo l’ordinanza sull’allevamento di animali. Respingono pertanto un obbligo generale di notifica. Anche FiBL suggerisce di escludere dall’obbligo di notifica l’utilizzazione di risorse genetiche per la coltivazione di piante e l’allevamento nell’agricoltura in generale o tutt’al più di introdurre una procedura molto semplificata e praticabile.
Le Accademie delle scienze osservano che una notifica volontaria dei progetti di ricerca al centro di notifica è sicuramente adatta per promuovere la trasparenza e rafforzare la fiducia dei Paesi fornitori. In generale è accolto favorevolmente il fatto che le notifiche volontarie accrescano la certezza del diritto delle collezioni biologiche scientifiche a livello internazionale.
Art. 5 Conoscenze tradizionali
Questo articolo è commentato dalle cinque organizzazioni Accademie delle scienze, Interpharma, Sanu, UniNE e UNIGE.
Le Accademie delle scienze accolgono favorevolmente l’applicazione per analogia degli obblighi di registrazione, conservazione, trasmissione e notifica nonché la possibilità di una notifica volontaria in questo settore. Vi intravedono una possibilità di rafforzare la fiducia tra i fornitori e gli utenti di conoscenze tradizionali, il che è molto importante soprattutto per la ricerca etnobiologica. Interpharma propone invece di escludere dagli obblighi di diligenza e notifica le conoscenze tradizionali, in particolare quelle che possono essere ricavate da pubblicazioni.
Si fa inoltre notare che l’espressione «conoscenze tradizionali» non è chiara neanche nel contesto internazionale e di conseguenza può portare a incertezze del diritto. Nella pratica, l’applicazione dell’articolo non è chiara. UniNE suggerisce pertanto di definire le «conoscenze tradizionali» nell’ONag.
Art. 6 Riconoscimento di migliori prassi
Questo articolo è commentato dall’USC, da 15 organizzazioni (Swiss Beef, Accademie delle scienze, ASR, Eco Swiss, DB, GFBV, Pro Natura, SAVE, HBH, Interpharma, ProSpecieRara, Swiss-Seed, SKW, Scienceindustries, UniNE) e dalla CFSB.
La possibilità di riconoscere le migliori prassi è sostenuta dalla maggioranza dei partecipanti. La maggioranza delle organizzazioni di protezione vorrebbe che terzi possano esprimersi sulle prassi prima che queste siano inserite nell’elenco. Ciò è opportuno poiché consente di evitare complesse operazioni di riconoscimento e misconoscimento e l’incertezza del diritto associata. Le associazioni industriali auspicano invece che i richiedenti coinvolti nell’accesso, nella raccolta, nel trasferimento o nella commercializzazione di risorse genetiche che non rappresentano nessuna organizzazione o nessun gruppo di utenti di risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali a esse associate debbano dimostrare in dettaglio i loro interessi legittimi.
I Cantoni propongono di riconoscere i Material Transfer Agreement (MTA) come metodo collaudato nell’ambito dell’obbligo di diligenza, essendo molto diffusi nella ricerca. L’USC e altri suggeriscono di consentire all’UFAM di delegare il compito, se esistono altri elenchi pubblici paragonabili. La banca dati sul traffico di animali di Identitas AG, ad esempio, offre già oggi un elenco pubblico per i bovini, gli ovini, i caprini e i suini. Esistono già procedure adeguate anche per l’importazione e il commercio di sperma,
7/18 268/2006-02510/05/02/21/01/10/06/01/O324-1449