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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 9 pagine
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Scambio automatico a livello internazionale di informazioni, LF
g. lottare contro reati fiscali;
h. allestire statistiche.
4Per l’adempimento dei suoi compiti legali, l’AFC può concedere alle autorità svizzere a cui trasmette le informazioni secondo l’articolo 18 capoverso 1 l’accesso ai dati del sistema di informazione con la procedura di richiamo.
5Il Consiglio federale stabilisce le modalità, in particolare per:
a. l’organizzazione e la gestione del sistema di informazione;
b. le categorie dei dati personali trattati;
c. il catalogo dei dati relativi a sanzioni e procedimenti amministrativi e penali;
d. le autorizzazioni di accesso e di elaborazione;
e. la durata di conservazione; e
f. l’archiviazione e la cancellazione dei dati.
Art. 22 Obbligo di informare
Le persone e le autorità alle quali l’AFC trasmette informazioni ricevute dall’estero nel quadro degli accordi applicabili e della presente legge nonché gli istituti finanziari svizzeri devono informare l’AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione degli accordi e della presente legge.
Art. 23 Obbligo del segreto
1Chiunque è incaricato dell’esecuzione delle disposizioni dell’accordo applicabile e della presente legge o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività.
2L’obbligo del segreto non è dato:
a. in caso di trasmissione di informazioni e pubblicazioni previste dall’accordo applicabile e dalla presente legge;
b. agli organi giudiziari o amminstrativi autorizzati in casi particolari dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) a ottenere informazioni ufficiali presso autorità incaricate dell’applicazione della presente legge;
c. se l’accordo applicabile lo autorizza e il diritto svizzero prevede una base legale in materia.
3Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di un controllo ai sensi dell’articolo 25 possono unicamente essere utilizzate ai fini dell’esecuzione dell’accordo applicabile.
Art. 24 Statistiche
1L’AFC pubblica le statistiche necessarie per la peer review del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.
2Non sussiste alcun diritto di accesso a informazioni altre che quelle pubblicate secondo il capoverso 1.
Art. 25 Controlli
1L’AFC verifica l’adempimento degli obblighi degli istituti finanziari svizzeri secondo gli accordi applicabili e la presente legge.
2Per chiarire i fatti essa può:
a. verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell’istituto finaziario svizzero o richiederne la produzione;
b. raccogliere informazioni orali o scritte;
c. convocare i rappresentanti dell’istituto finanziario svizzero.
3Se constata che l’istituto finanziario svizzero non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l’AFC offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.
4Se l’istituto finanziario svizzero e l’AFC non riescono ad accordarsi, l’AFC pronuncia una decisione.
5Su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento su:
a. la qualità di istituto finanziario secondo gli accordi applicabili e la presente legge;
b. il contenuto delle dichiarazioni secondo gli accordi applicabili e la presente legge.
Art. 26 Diritto procedurale applicabile
Sempre che la presente legge non preveda altrimenti, è applicabile la legge del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa.
Art. 27 Rimedi giuridici
1Contro le decisioni dell’AFC secondo gli articoli 19-26 può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione.
2L’opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti che la motivano.
11 RS 172.021