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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 9 pagine

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Scambio automatico a livello internazionale di informazioni, LF

3Se l’opposizione è stata presentata validamente, l’AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni e pronuncia una decisione su opposizione motivata. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale

Sezione 9: Norma contro gli abusi

Art. 28

1L’istituto finanziario dichiarante svizzero non amministra né sostiene l’impiego di strutture artificiali di cui sa che l’unico o il principale scopo è eludere gli obblighi secondo gli accordi applicabili o la presente legge.

2L’istituto finanziario dichiarante svizzero che ha agito in contrasto con il capoverso 1 è tenuto ad adempiere agli obblighi che avrebbe dovuto assumersi in virtù degli accordi applicabili e della presente legge come se la struttura artificiale non fosse esistita.

Sezione 10: Sospensione e denuncia

Art. 29

L’autorità competente svizzera può agire soltanto con il consenso del Consiglio federale se sulla base dell’accordo applicabile:

a. vuole sospendere o denunciare lo scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner;

b. denunciare l’accordo applicabile.

Sezione 11: Disposizioni penali

Art. 30 Violazione degli obblighi di dichiarazione e di diligenza

1È punito con la multa sino a 250 000 franchi chiunque intenzionalmente viola:

a. gli obblighi di diligenza secondo l’accordo applicabile e secondo gli articoli 6-10;

b. l’obbligo di iscrizione secondo l’articolo 11;

c. l’obbligo di informazione secondo l’articolo 12;

d. l’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 13;

e. il divieto secondo l’articolo 28.

2Se l’atto è commesso per negligenza, la multa ammonta a 100 000 franchi al massimo.

Art. 31 Infrazioni contro decisioni delle autorità

È punito con la multa sino a 50 000 franchi chiunque, nel quadro di un controllo secondo l’articolo 25, contravviene a una decisione notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.

Art. 32 Pagamento della multa da parte dell’impresa

Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda (art. 7 DPA) al pagamento della multa.

Art. 33 Denuncia spontanea

1L’autore che denuncia spontaneamente la violazione degli obblighi resta impunito se:

a. ha fornito indicazioni complete ed esatte circa l’effettiva entità e il contenuto degli obblighi;

b. ha contribuito a chiarire i fatti e ad adempiere l’obbligo; e

c. prima d’ora non si è mai denunciato spontaneamente per un’infrazione intenzionale di medesima natura.

2L’impunità dell’autore estende il suo effetto ai partecipanti.

Art. 34 Procedura

Il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla presente legge sono disciplinati dalla DPA13. L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’AFC.

12 RS 313.0

13 RS 313.0