Progetto
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 9 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Scambio automatico a livello internazionale di informazioni, LF
Sezione 3: Obbligo di iscrizione dell’istituto finanziario svizzero dichiarante
Art. 11
1Chiunque diventa un istituto finanziario svizzero dichiarante conformemente a un accordo e a alla presente legge deve iscriversi spontaneamente presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
2Nella sua iscrizione, l’istituto finanziario svizzero dichiarante indica:
a. il suo nome o la sua ditta nonché la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede statutaria all’estero o di una ditta individuale con sede all’estero: il nome o la ditta, il luogo della sede centrale e l’indirizzo della direzione in Svizzera;
b. il numero IDI;
c. la natura della sua attività;
d. la data dell’inizio dell’attività.
3L’istituto finanziario è tenuto a informare spontaneamente l’AFC se la qualità di istituto finanziario svizzero dichiarante secondo la presente legge finisce o se cessa la sua attività commerciale.
Sezione 4: Obbligo di informazione dell’istituto finanziario svizzero dichiarante
Art. 12
1Entro il 31 gennaio dell’anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a una Giurisdizione partner gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti informano direttamente o per il tramite del titolare del conto le persone oggetto di una dichiarazione per quanto concerne:
a. la loro qualità di istituto finanziario svizzero dichiarante;
b. gli accordi di cui all’articolo 1 capoverso 1 e il loro contenuto, in particolare le informazioni da scambiare sulla base dell’accordo;
c. l’elenco delle Giurisdizioni partner della Svizzera e il luogo di pubblicazione di questo elenco aggiornato;
d. l’impiego autorizzato di queste informazioni in applicazione dell’accordo secondo l’articolo 1 capoverso 1;
e. i diritti delle persone oggetto di una dichiarazione secondo la LPD9 e la presente legge.
2Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti pubblicano sul loro sito Internet un elenco aggiornato almeno una volta all’anno al 31 gennaio delle Giurisdizioni partner della Svizzera.
Sezione 5: Obblighi di dichiarazione e autorizzazione a dichiarare degli istituti finanziari dichiaranti svizzeri
Art. 13 Trasmissione delle informazioni
1Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti trasmettono annualmente per via elettronica all’AFC le dovute informazioni secondo l’accordo applicabile e le informazioni sui loro conti non documentabili entro sei mesi dalla fine dell’anno civile interessato. Se l’istituto finanziario dichiarante svizzero non tiene conti dichiarabili, segnala la circostanza all’AFC entro gli stessi termini.
2L’AFC trasmette alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner entro i termini stabiliti nell’accordo applicabile le informazioni che ha ricevuto dagli istituti finanziari dichiaranti svizzeri secondo l’accordo applicabile.
3L’AFC segnala alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner la restrizione inerente all’impiego delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto previsto dalle disposizioni di assistenza amministrativa dell’accordo applicabile.
4Qualora l’accordo preveda che l’autorità che riceve le informazioni trasmesse nel quadro dello scambio automatico di informazioni possa impiegarle anche per fini diversi da quelli fiscali o che possa trasmetterle a un’altra Giurisdizione previa autorizzazione dell’autorità competente della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni, l’AFC dopo la relativa verifica lo autorizza. Se le informazioni sono trasmesse ad autorità penali, l’AFC autorizza la trasmissione d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia.
5Ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero possono essere utilizzate soltanto le informazioni che
avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.
Art. 14 Prescrizione
1Il diritto rispetto all’istituto finanziario dichiarante svizzero alla trasmissione della dichiarazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere trasmessa.
2La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere la dichiarazione, che viene portato a conoscenza di un istituto finanziario dichiarante svizzero. Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione
3Il diritto si prescrive al più tardi 15 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui la dichiarazione doveva essere trasmessa.
9 RS 235.1