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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 9 pagine
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Scambio automatico a livello internazionale di informazioni, LF
Art. 15 Trust considerato un istituto finanziario dichiarante in un’altra Giurisdizione
Se un trust è considerato come un istituto finanziario dichiarante in un’altra Giursdizione secondo il diritto di questa Giurisdizione, il fiduciario residente in Svizzera è autorizzato a effettuare la dichiarazione per il trust all’autorità competente di questa Giurisdizione.
Sezione 6: Diritti e obblighi delle persone oggetto di una dichiarazione in caso di autocertificazione
Art. 16 Informazione sui cambiamenti di situazione in caso di autocertificazione
In caso di un cambiamento di situazione, una persona che ha rilasciato un’autocertificazione secondo l’accordo applicabile e la presente legge è tenuta a comunicare all’istituto finanziario dichiarante svizzero le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell’autocertificazione.
Art. 17 Diritti e procedura in materia di protezione dei dati
1Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari dichiaranti svizzeri e la loro trasmissione alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner, le persone oggetto di una dichiarazione dispongono dei diritti sanciti nella LPD10.
2Rispetto all’AFC, le persone oggetto di una dichiarazione possono esclusivamente far valere il proprio diritto all’informazione ed esigere la rettifica dei dati inesatti che si basano su errori di trasmissione.
3Qualora le informazioni trasmesse all’autorità competente di una Giurisdizione partner siano state rettificate a posteriori in seguito a una decisione passata in giudicato, l’istitituto finanziario dichiarante svizzero trasmette le informazioni rettificate all’AFC e quest’ultima le trasmette a sua volta all’autorità competente della Giursdizione partner.
Sezione 7: Informazioni ricevute dall’estero
Art. 18
1Ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero, l’AFC trasmette le informazioni ricevute automaticamente da altre Giurisdizioni alle autorità competenti svizzere per la tassazione e la riscossione delle imposte che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo applicabile. L’AFC segnala a queste autorità la restrizione inerente all’impiego delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto previsto dalle disposizioni di assistenza amministrativa dell’accordo applicabile.
2Se le informazioni sono di loro interesse, l’AFC trasmette ad altre autorità svizzere le informazioni ricevute dall’estero nella misura in cui l’accordo applicabile lo autorizzi e il diritto svizzero lo preveda. Se del caso l’AFC richiede l’autorizzazione all’autorità che ha trasmesso le informazioni.
Sezione 8: Organizzazione e procedura
Art. 19 Compiti dell’AFC
1L’AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni degli accordi e della presente legge.
2L’AFC emana e prende tutte le decisioni necessarie all’applicazione di queste prescrizioni.
3L’AFC può prescrivere l’impiego di moduli particolari, su carta o in forma elettronica, ed emanare istruzioni.
Art. 20 Trattamento dei dati
1Per l’adempimento dei suoi compiti legali l’AFC è autorizzata a trattare dati personali concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali in materia fiscale nonché a trattare altri dati personali.
2L’AFC può utilizzare sistematicamente il numero d’identificazione delle imprese secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere f-h per adempiere i suoi compiti nel quadro dell’accordo applicabile e della presente legge.
Art. 21 Sistema di informazione
1L’AFC gestisce un sistema di informazione per il trattamento dei dati personali, inclusi i dati personali concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali, che ha ricevuto in base agli accordi applicabili e alla presente legge.
2I dati possono essere elaborati soltanto dai collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC.
3Questo sistema di informazione serve all’AFC per adempiere i suoi compiti secondo l’accordo applicabile e la presente legge. In particolare può essere impiegato per:
a. ricevere e trasmettere informazioni conformemente all’accordo applicabile e al diritto svizzero;
b. tenere un registro degli istituti finanziari dichiaranti svizzeri;
c. elaborare procedure giuridiche in relazione agli accordi applicabili e alla presente legge;
d. effettuare controlli secondo l’articolo 25;
e. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
f. elaborare le domande di assistenza amministrativa e di assistenza giudiziaria;
10 RS 235.1